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Consiglio Lombardia: 'Locali gioco, esercenti segnalino violazioni utenti'

18 maggio 2021 - 16:19

Nella prima legge di revisione ordinamentale 2021 approvata dal Consiglio Lombardia introdotta la possibilità per gli esercenti di segnalare mancato rispetto della normativa sugli accessi ai locali di gioco.

Scritto da Redazione
Consiglio Lombardia: 'Locali gioco, esercenti segnalino violazioni utenti'


Nella seduta di oggi, 18 maggio, via libera del consiglio regionale della Lombardia alla prima legge di revisione ordinamentale del 2021 che contiene per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale, circoscritte e limitate modifiche, integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Diversi gli interventi deliberati dall’Assemblea lombarda, fra i quali anche uno relativo alla "vigilanza" delle attività di gioco.


La Lombardia conferma il suo impegno nelle attività di contrasto ai fenomeni di dipendenza dal gioco, incrementando le disposizioni volte a contenere l’impatto negativo della pratica del gioco sulla sicurezza urbana, migliorando le operazioni di vigilanza attiva della Regione. Fra le novità, è stata introdotta la possibilità da parte degli esercenti di segnalare il mancato rispetto della normativa sugli accessi ai locali dove si pratica il gioco lecito da parte degli avventori tramite invio di una mail ad una casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Regione. Si tratta di una scelta assunta in base a criteri di valorizzazione del principio di legalità nella fase di supporto al gestore che ritiene di aver subito una violazione da parte degli utenti che fanno ingresso presso le aree del proprio esercizio adibite al gioco.

Ecco cosa prevede l'articolo dedicato al gioco, nella sua interezza.
Articolo 3
(Modifiche agli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 8/2013)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; b) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; c) al numero 1) della lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “Asl ” è sostituita dalla
parola “Ats ”; d) alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; e) al comma 3 dell’articolo 4 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; f) dopo il comma 10 dell’articolo 4, è aggiunto il seguente: “10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull’accesso ai locali e sull’utilizzo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito da parte degli utenti.”; g) al comma 3 dell’articolo 5 parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; h) al comma 6 bis dell’articolo 5, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b bis)  la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti; i) nella rubrica dell’articolo 6 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats ”; j) al comma 1 dell’articolo 6 la parola “Asl ” è sostituita dalla parola “Ats”.
 

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