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Dl Sostegni, ritirato e trasformato emendamento su contenziosi ippici

03 luglio 2021 - 08:28

Il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis ritira il suo emendamento al Dl Sostegni sui contenziosi ippici: tema da affrontare con Odg in Aula.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Sostegni, ritirato e trasformato emendamento su contenziosi ippici

 

Prosegue l'esame della commissione Bilancio della Camera degli emendamenti presentati al Dl Sostegni Nella seduta di ieri 2 luglio, sono stati accantonati due emendamenti in materia di gioco: quellO di D'Attis (Fi) e Ungaro (IV) sul riordino e il sostegno ai giochi pubblici e quello di Navarra (Pd), sempre sul riordino. Invece, il deputato Mauro D'Attis ha dichiarato la sua intenzione di ritirare l’articolo aggiuntivo 7.073 a sua prima firma, evidenziando che “esso è volto a definire in via transattiva il contenzioso relativo ai lodi arbitrali ippici”. Il deputato ha sottolineato che “si tratterebbe di una misura di sostegno al settore delle scommesse ippiche e sportive e, nello stesso tempo, lo Stato avrebbe convenienza finanziaria alla conclusione di tali accordi”.

La sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra, chiamata a esprimere l'avviso del Governo sul tema, ha invitato D'Attis a ritirare l’articolo aggiuntivo 7.073 e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, un invito accolto da D'Attis.
L'EMENDAMENTO RITIRATO
Art. 7-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)
1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.

 

Il seguito delle votazioni è stato, quindi, rinviato a domani (sedute ore 10.30 e 15.30, al termine è previsto un UdP) e mercoledì (ore 10.30).

Da fonti informali, si apprende che i relatori e il Governo stanno lavorando ad un pacchetto di riformulazioni, al fine di concludere l'esame in Commissione entro mercoledì e consentire l'approdo in Aula per venerdì. Scaduto il termine, sono stati presentati circa 100 subemendamenti all'emendamento del Governo 1.181

 

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