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Decreto fiscale, focus su entrate del gioco e premi per l'ippica

17 novembre 2021 - 09:10

Negli emendamenti al decreto fiscale sotto la lente delle commissioni si parla anche di entrate del gioco per le Province di Trento e Bolzano, premi per l'ippica e concorsi pronostici.

Scritto da Fm
Decreto fiscale, focus su entrate del gioco e premi per l'ippica

Si completa il quadro degli emendamenti presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato al decreto legge fiscale, che dovranno essere vagliati preliminarmente dalla commissione Bilancio prima di passare in Aula.

Pochi i riferimenti ai settori del gioco e dell'ippica, come quelli presenti nei testi a firma dei senatori Gianni Pittella (Partito democratico) e Andrea de Bertoldi (Fratelli d'Italia),  o di Dario Damiani (Forza italia), in materia  di erogazione degli scontrini dei giochi pubblici in formato digitale, salvaguardia della rete di raccolta del bingo, versamenti dei concessionari.

 

Ad essi si aggiungono gli emendamenti 16.13 e 5.0.96, rispettivamente in materia di attuazione dell'accordo fra ministro dell’Economia e delle finanze, Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro e (anche) di imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche e concorsi pronostici.
Eccoli, di seguito, nel dettaglio.
Il primo, firmato dai senatori Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece (Gruppo per le autonomie), ha il seguente testo: “Sostituire il comma 7 con il seguente: '7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolte dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano'”.

Il secondo reca la firma dei senatori Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini (Lega) e recita così: “Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 'Art. 5-bis. (Abolizione piccole imposte)
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi: a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico; c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione; d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati; e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio; g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68; n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265; p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481; q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe Ateco 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. 2.Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo'”.
 

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