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Manovra: concessioni, legalità giochi e ippica tra le proposte di Fi

02 dicembre 2021 - 15:15

Tra gli emendamenti presentati da Forza Italia al disegno di legge di Bilancio focus sulle concessioni di gioco, sulla legalità e sul sostegno alla filiera ippica.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra: concessioni, legalità giochi e ippica tra le proposte di Fi

Sono diverse anche le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio 2022 di Forza Italia. Esse, all'attenzione della commissione Bilancio del Senato, spaziano dalla proroga delle concessioni di gioco vigenti, alla tutela della legalità, per poi concentrarsi anche sul sostegno alla filiera ippica. Attenzione anche a disposizioni transitorie, per fronteggiare gli effetti espulsivi, a livello locale, dei distanziometri, in attesa di un riordino complessivo dell'offerta, come pure alla rimodulazione dei termini di versamento del Preu. C'è da ricordare, visto l'elevato numero di proposte emendative da parte di tutti i gruppi (circa 6.300) che si procederà alla procedura di segnalazione, così da ridurli a circa 500 e poter dunque procedere in tempi ragionevoli al loro esame.

Eccoli nella loro intererezza.

PEROSINO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«199 - Bis (Disposizioni in materia di giochi)
1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni.
2. I termini per l’indizione delle procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa.
3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da Covid 19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento.»

DAMIANI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Rimodulazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico).

1.I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 192-bis
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)
1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e quantificate in 9 mesi.


DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 192-bis
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)
1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e quantificate in 9 mesi.
5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
10. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione.
b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
13. L’art. 27 e il comma 1 dell’art. 30 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
14 All’onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento di spesa di cui all’articolo 194 della presente legge.»


DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
“15-bis. Per la realizzazione di un più puntuale controllo sui giochi pubblici, anche con finalità antiriciclaggio, e per assicurare la certezza del prelievo e favorire la progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica anche mediante carte prepagate ricaricabili, emesse dai concessionari dei giochi pubblici, dotate della funzionalità tecnica di memorizzazione delle ricevute di partecipazione registrate dal totalizzatore nazionale e dell’accredito sulle medesime degli importi delle vincite. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli determina le modalità operative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi."

CALIGIURI
Dopo l’articolo 165, aggiungere il seguente:
Art. 165-bis (Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)
Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:
- alla voce capitolo 1425 “Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa nell'amministrazione” (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:
2022
CP - 7.000.000
CS - 7.000.000.
Conseguentemente,
- alla voce “Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse” (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:
2022
CP + 7.000.000
CS + 7.000.000.

DAMIANI
Dopo l’art. 165 aggiungere il seguente art. 165-bis:
«Art. 165-bis
1. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all’art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022 dell'importo del fondo speciale di parte corrente di cui all’allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.»


DE SIANO, DAMIANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 51-bis
1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica Covid-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 34 per cento e per quella a “distanza” al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 25 per cento e per quella a “distanza” al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta
unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

 

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