skin

Piemonte: modifiche alla legge sul gioco, Giunta approva il Ddl

03 dicembre 2021 - 09:37

La Giunta del Piemonte approva disegno di legge per modificare normativa sul gioco, focus su formazione sul Gap, verifica età dei giocatori e coinvolgimento delle forze dell'ordine.

Scritto da Fm
Piemonte: modifiche alla legge sul gioco, Giunta approva il Ddl

Via libera della Giunta del Piemonte al nuovo disegno di legge sul gioco, che arriva a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni e dagli operatori privati sulla legge regionale 19/2021, approvata qualche mese fa.

Le modifiche apportate sono di natura esclusivamente tecnica e intendono rispondere a richieste interpretative, già oggetto delle Faq pubblicate sul sito istituzionale della Regione, a più riprese, al fine di supportare i Comuni nella corretta applicazione della normativa.

 

Tra le modifiche, secondo quanto si legge nella relazione che accompagna il Ddl, visionata da GiocoNews.it in anteprima, “si segnalano quelle sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che contengono l'utilizzo di definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di 'Istruzione e formazione professionale' (Iefp) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. La possibilità della disciplina della formazione finalizzata alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico con delibera di giunta regionale, senza attendere l’approvazione del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6 della l.r. 19/21, al fine di consentire agli operatori del settore di poter frequentare, in tempi ragionevoli, i corsi di formazione, che rappresentano la condizione per il mantenimento o l’apertura delle attività di gioco”.
 
Inoltre, nel testo figura “la verifica dell’identità del minore, anche con l’esibizione del documento di identità, in attesa che tutti gli apparecchi per il gioco siano dotati dell’idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria”.
Intervenendo quindi sull’obbligo di uso della tessera sanitaria per le Awp sancito dalla normativa regionale approvata in estate dal 1° gennaio 2022, visto che gli apparecchi ad oggi non sono omologati e che sul tema pende anche il riordino del settore, che dovrebbe concretizzarsi a breve.
 
Infine, “le disposizioni di modifica di cui all’art. 1, commi 1 e 3 e artt. 4, 5 e 6 sono proposte al fine di rispettare l’impegno istituzionale del presidente della Giunta con il Governo a seguito dell’accoglimento dei rilievi presentati dai ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione, per evitare una possibile impugnativa legata al contrasto con le norme costituzionali concernenti il riparto delle competenze legislative”.
 
Come si ricorderà, infatti, alla fine di agosto il ministero dell'Interno ha formulato alcuni rilievi in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembrava determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. 
A suscitare perplessità, in relazione all'ambito di competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, erano state due disposizioni contenute nella legge comprensive di “interventi formativi, in materia di ludopatia, in favore di un insieme di soggetti tra cui figurano anche le forze dell'ordine. Si tratta, in particolare, dell'art. 4, comma 1, lettera c), che prevede che la Regione, tra l'altro, 'promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione, e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, e dell'art. 6, comma 1, lettera b), secondo cui 'il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare: [...] b) interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), agli operatori dei servizi pubblici e agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine e agli enti del terzo settore per i servizi nell'area delle dipendenze'”.
A tal proposito il Viminale ha ricordato “come non sia possibile per una legge regionale prevedere l'attribuzione di poteri e funzioni, ovvero di oneri o obblighi, in capo alle forze dell'ordine, senza sconfinare in ambiti costituzionalmente riservati alla potestà legislativa esclusiva statale”.
Da qui il ritocco dell'articolo.
Il testo ora passerà sotto la lente del consiglio regionale.

 

 

Articoli correlati