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No silenzio assenso per sale giochi, Tar conferma stop a concessionario

14 gennaio 2022 - 11:30

Respinto il ricorso di un concessionario contro il Comune di La Spezia che ha negato l'autorizzazione a una nuova sala giochi, troppo vicina ad una scuola di formazione.

Scritto da Daniele Duso
No silenzio assenso per sale giochi, Tar conferma stop a concessionario

È troppo vicina a una scuola di formazione e, in ogni caso, il concessionario avrebbe dovuto attendere l'esplicita autorizzazione dal Comune di La Spezia. Questi i motivi per cui il Tar della Liguria ha respinto il ricordo presentato da un concessionario di gioco contro l'amministrazione locale che ha negato l'autorizzazione alla nuova sala giochi.

In particolare, rileva il Tar, per una autorizzazione relativa a una attività legata ai giochi il regolamento comunale non prevede il silenzio assenso, come per altre attività. Così, stando alla sentenza, al concessionario non spetta nemmeno il risarcimento richiesto al Comune per gli investimenti nel frattempo sostenuti per l'allestimento della sala giochi.

La questione parte nel 2019, quando il concessionario, "intendendo aprire una sala giochi con apparecchi Vlt a La Spezia, chiedeva al Comune, con nota del 29 gennaio 2019, se la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, ubicata ad una distanza pedonale di m 660 dai locali in questione, fosse il 'luogo sensibile' più vicino ad essi. Con nota del 15 febbraio 2019, il comandante della polizia municipale si pronunciava nel senso della 'verosimiglianza' di quanto rappresentato dalla richiedente, precisando che nella zona vi era un altro edificio religioso ascrivibile alla categoria dei 'luoghi sensibili', ma distava 475 metri dalla sala giochi (ossia ben di più del limite minimo di 300 metri previsto dal legislatore regionale)".

A settembre dello stesso anno il concessionario tornava a chiedere al Comune se le precedenti misurazioni fossero ancora valide, ottenendo risposta dal Suap (l'11 ottobre 2019) che "non erano intervenute modifiche regolamentari o della legislazione regionale". Una risposta che consente all'operatore di procedere con la richiesta dell'autorizzazione comunale per l'esercizio della sala da gioco, continuando con i lavori di allestimento.
Il Comune tuttavia respinge la domanda (con atto del 15 febbraio 2021), motivando il diniego con la presenza di un "luogo sensibile" (la scuola di formazione) che dista meno di 300 metri dai locali della nuova sala giochi.
È qui che il concessionario non ci sta e fa ricorso, con una richiesta di 600mila euro di risarcimento per l'investimento sostenuto, soprattutto per il fatto che, trascorsi i 60 giorni di silenzio assenso, l'autorizzazione avrebbe dovuto essere ormai acquisita. 
 
La sentenza del Tar dimostra che così non è. "Il meccanismo del silenzio assenso", spiega la sentenza citando il regolamento comunale, "non opera in tutti i procedimenti relativi ad attività subordinate al rilascio di un provvedimento autorizzativo". In alcuni casi specifici, riportati in una tabella che è parte integrante del regolamento, occorre attendere l'esplicita pronuncia del comune. "È il caso dell’esercizio delle sale giochi con apparecchi Vlt".
 
Analogamente il Tar respinge anche il secondo punto del ricorso del concessionario, basato sul fatto che la scuola di formazione in questione non sia un istituto scolastico. Secondo la legge regionale, ricorda il Tar, "l’autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette". La legge regionale, pertanto, non "tutela" solo "istituti scolastici di qualsiasi grado, ma anche altri istituti frequentati principalmente da giovani: come si evince dalla nota del 14 gennaio 2021," riporta il Tar nella sentenza, "la scuola di formazione è frequentata da oltre cento ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, quindi rientra innegabilmente nella seconda categoria".
 
E infine il Tar respinge anche la richiesta di risarcimento "poiché l’istituto dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 presuppone un provvedimento di revoca dell’autorizzazione (come nel caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2018/2021 citata dalla ricorrente), mentre nella fattispecie si controverte in ordine ad un diniego di autorizzazione all’apertura della sala da gioco".

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