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Decreto Sostegni ter in Gazzetta, le misure per gioco e ippica

29 marzo 2022 - 08:37

Entra in vigore oggi, 29 marzo, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto Sostegni ter. Ecco le misure per il gioco e l'ippica.

Scritto da Fm
Decreto Sostegni ter in Gazzetta, le misure per gioco e ippica

Riguarda anche i settori del gioco e dell'ippica il decreto-legge Sostegni ter, in vigore da oggi, 29 marzo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale figura il testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il decreto legge oltre all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale che riguarda anche gli operatori del gioco, contiene anche due disposizioni relative al settore ippico: la prima prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro (4 nel 2022 e 4 nel 2023) a favore degli ippodromi di nuova apertura (Livorno e Palermo), andando a  modificare la disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2022, che prevedeva fondi per un importo complessivo di 7 milioni di euro. La seconda prevede invece l'istituzione di un direttore generale per l'ippica in seno al ministero delle Politiche agricole.
 
L'ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE -  Le disposizioni in materia di integrazione salariale vedono fra i beneficiari anche sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3), sale bingo (93.29.9), parchi divertimenti e parchi tematici (93.21), come evidenziato dall'Allegato I del decreto.
"Articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento.
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32; c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (Dsa), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Dsa, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che
permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con Dsa che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Dsa, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale”.
 
LE RISORSE PER I NUOVI IPPODROMI – Si parla di ippica nell'articolo 9 bis “Incremento delle risorse per impianti ippici”.
Di seguito, il testo integrale.
“1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: 'un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023'.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
 
UN DIRETTORE GENERALE PER L'IPPICA – L'articolo 19 bis è dedicato al “Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e recita: “1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.
 

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