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Ddl Pnrr: prosegue l'iter, passa emendamento su Lotteria scontrini

18 giugno 2022 - 08:25

Le commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato approvano emendamento della Lega al Ddl Pnrr sulla Lotteria degli scontrini.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Ddl Pnrr: prosegue l'iter, passa emendamento su Lotteria scontrini

Si allunga la lista degli emendamenti al disegno di Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvati dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

Dopo quello sulla proroga onerosa delle concessioni in essere (e che scadono a fine mese) al 30 giugno 2024 ma anche per lo stop alle omologhe di alcuni apparecchi senza vincita in denaro (il 18.0.100), le commissioni infatti hanno detto sì all'emendamento 18.77 già 18.0.10 (testo 2) sulle modalità tecniche della Lotteria degli scontrini, a firma dei senatori leghisti Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi.

Di seguito, ecco il testo.


"Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 540 è sostituito dal seguente: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale'; b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: 'Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie".
 

Nel fascicolo si parla anche di retribuzioni del personale del ministero delle Politiche agricole - anche per rafforzare le politiche per il settore ippico - con due emendamenti di Fratelli d'Italia.
9.3 (v. 17.0.9)
De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

17.0.9 (già 9.3)
De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 17-bis
1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".
 

Il testo del Ddl è atteso in Aula nel pomeriggio del 20 giugno, mentre i lavori delle commissioni riprendono a mezzogiorno dello stesso giorno.
 

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