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Provincia Trento, aggiornato il testo della legge sul gioco del 2015

11 agosto 2022 - 07:40

Ecco il 'nuovo' testo della legge della Provincia di Trento sul gioco, alcuni articoli sono stati modificati in sede di Assestamento del bilancio di previsione per il biennio 2022-2024.

Scritto da Redazione
Provincia Trento, aggiornato il testo della legge sul gioco del 2015

Alla luce di quanto deciso in sede di Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024,  cambia anche il testo della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”.

Come noto, la normativa prevede l'entrata in vigore del distanziometro di 300 metri per le sale gioco dedicate da domani, 12 agosto, mentre per gli esercizi generalisti ciò è avvenuto già due anni fa, nella stessa data

 Di seguito ecco il testo integrale della legge, aggiornato al 9 agosto

Art. 1 - Finalità
1.    Questa legge limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.
2.    Per i fini del comma 1, la Provincia:
a)    promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
b)    disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
c)    adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico;
d)    promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.
3.    Il piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), tiene conto anche delle finalità della presente legge.
 
Art. 2 - Partecipazione dei soggetti del terzo settore
1.    I soggetti del terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco e che operano negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione di questa legge, secondo quanto previsto dalla stessa e dalla normativa provinciale vigente.
2.    La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e orientamento, nonché di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.
 
Art. 3 - Sensibilizzazione, prevenzione e cura
1.    La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio.
2.    Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a:
a)    aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per la salute e relazionali da essa derivanti;
b)    favorire un approccio responsabile al gioco;
c)    informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel territorio e sulle relative modalità di accesso;
d)    informare sui programmi di filtraggio dei giochi d'azzardo on line.
3.    Per l'elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, la Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
4.    L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 2, individua i servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della dipendenza patologica da gioco, attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispone sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. I servizi sono realizzati in collaborazione con i centri di salute mentale, con i servizi sociali territoriali e con i soggetti previsti dall'articolo 2.
5.    I soggetti previsti dall'articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
6.    Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), tengono conto anche di quanto disposto da questo articolo.
 
Art. 4 - Formazione
1.    La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio. Nell'ambito di queste iniziative, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dedica parte delle risorse a specifiche iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco dei giovani e per il riconoscimento delle situazioni di rischio di dipendenza dei giovani da videogiochi e gioco on line.
2.    Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza pubblica e del privato sociale.
3.    La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).
Note al testo
Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 27 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.
 
Art. 5 - Collocazione degli apparecchi da gioco
1.    Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
a)    istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b)    strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
c)    strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
d)    strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
e)    circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
f)     luoghi di culto.
2.    I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.
3.    Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
4.    Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.
5.    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
 
Art. 6 - Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici
1.    I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
 
Art. 7 - Interventi a sostegno degli esercizi pubblici
1.    La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.
2.    La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione del comma 1 compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.
2 bis. Se l'esercente che ha installato nel proprio locale gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto di noleggio, la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
Note al testo
Il comma 2 bis è stato aggiunto dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
 
Art. 8 - Divieto di pubblicità
1.    È vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
2.    È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.
3.    È vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano.
4.    La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
Note al testo
Con riguardo al comma 1 vedi anche l'articolo 4, comma 4, lettera f) della l.p. 7 dicembre 2016, n. 18.
 
Art. 9 - Logo
1.    I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali un logo che indica l'assenza di questi apparecchi all'interno dell'esercizio.
2.    Il modello e le caratteristiche del logo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il logo è reso disponibile agli esercizi che ne fanno richiesta.
 
Art. 10 - Sanzioni amministrative e vigilanza
1.    La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli apparecchi.
2.    Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
3.    Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
4.    Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3 nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gioco da dieci a sessanta giorni.
5.    La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.
6.    Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7.    L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.
8.    Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.
 
Art. 11 - Informazioni sull'attuazione della legge
1.    Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:
a)    la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
b)    le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
c)    le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
d)    le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
e)    i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
2.    Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.
 
Art. 12
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13; il testo delle modifiche, quindi è riportato in quest'ultimo articolo.
 
Art. 13
omissis
 
Note al testo
Articolo abrogativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5, abrogativo dell'art. 13 bis e modificativo dell'art. 26 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo).
 
Art. 14 - Disposizioni transitorie
1.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
2.    Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
3.    I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si applica l'articolo 10, comma 3.
4.    Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Note al testo
Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 33 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.
 
Art. 15 - Disposizioni finanziarie
1.    Dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 3 e 4, commi 1 e 2, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).
2.    Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la gestione).

Provincia Trento, aggiornato il testo della legge sul gioco del 2015

 

Ecco il 'nuovo' testo della legge della Provincia di Trento sul gioco, alcuni articoli sono stati modificati in sede di Assestamento del bilancio di previsione per il biennio 2022 – 2024.

 

Alla luce di quanto deciso in sede di Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024  https://www.gioconews.it/politica-generale/71255-trento-no-del-consiglio-alla-proroga-dell-entrata-in-vigore-del-distanziometro cambia anche il testo della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”.

 

Come noto, la normativa prevede l'entrata in vigore del distanziometro di 300 metri per le sale gioco dedicate da domani, 12 agosto, mentre per gli esercizi generalisti ciò è avvenuto già due anni fa, nella stessa data. https://www.gioconews.it/newslotvlt-2/57-generale34/64983-a-trento-via-l-80-percento-degli-apparecchi-sapar-ripercussioni-su-economia-e-occupazione

 

 

 

Di seguito ecco il testo integrale della legge, aggiornato al 9 agosto.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Finalità

1.    Questa legge limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.

2.    Per i fini del comma 1, la Provincia:

a)    promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;

b)    disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;

c)    adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico;

d)    promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.

3.    Il piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), tiene conto anche delle finalità della presente legge.

Art. 2

Partecipazione dei soggetti del terzo settore

1.    I soggetti del terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco e che operano negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione di questa legge, secondo quanto previsto dalla stessa e dalla normativa provinciale vigente.

2.    La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e orientamento, nonché di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.

Art. 3

Sensibilizzazione, prevenzione e cura

1.    La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio.

2.    Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a:

a)    aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per la salute e relazionali da essa derivanti;

b)    favorire un approccio responsabile al gioco;

c)    informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel territorio e sulle relative modalità di accesso;

d)    informare sui programmi di filtraggio dei giochi d'azzardo on line.

3.    Per l'elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, la Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

4.    L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 2, individua i servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della dipendenza patologica da gioco, attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispone sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. I servizi sono realizzati in collaborazione con i centri di salute mentale, con i servizi sociali territoriali e con i soggetti previsti dall'articolo 2.

5.    I soggetti previsti dall'articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

6.    Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), tengono conto anche di quanto disposto da questo articolo.

Art. 4

Formazione

1.    La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio. Nell'ambito di queste iniziative, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dedica parte delle risorse a specifiche iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco dei giovani e per il riconoscimento delle situazioni di rischio di dipendenza dei giovani da videogiochi e gioco on line.

2.    Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza pubblica e del privato sociale.

3.    La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 27 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.

Art. 5

Collocazione degli apparecchi da gioco

1.    Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

a)    istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b)    strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;

c)    strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

d)    strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e)    circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f)     luoghi di culto.

2.    I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

3.    Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

4.    Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

5.    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Art. 6

Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici

1.    I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

Art. 7

Interventi a sostegno degli esercizi pubblici

1.    La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.

2.    La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione del comma 1 compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.

2 bis. Se l'esercente che ha installato nel proprio locale gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto di noleggio, la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Note al testo

Il comma 2 bis è stato aggiunto dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 8

Divieto di pubblicità

1.    E' vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.

2.    E' vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.

3.    E' vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano.

4.    La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.

Note al testo

Con riguardo al comma 1 vedi anche l'articolo 4, comma 4, lettera f) della l.p. 7 dicembre 2016, n. 18.

Art. 9

Logo

1.    I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali un logo che indica l'assenza di questi apparecchi all'interno dell'esercizio.

2.    Il modello e le caratteristiche del logo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il logo è reso disponibile agli esercizi che ne fanno richiesta.

Art. 10

Sanzioni amministrative e vigilanza

1.    La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli apparecchi.

2.    Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

3.    Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

4.    Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3 nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gioco da dieci a sessanta giorni.

5.    La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.

6.    Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7.    L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.

8.    Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

Art. 11

Informazioni sull'attuazione della legge

1.    Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:

a)    la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;

b)    le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;

c)    le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

d)    le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;

e)    i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

2.    Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.

Art. 12

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13; il testo delle modifiche, quindi è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 13

omissis

Note al testo

Articolo abrogativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5, abrogativo dell'art. 13 bis e modificativo dell'art. 26 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo).

Art. 14

Disposizioni transitorie

1.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

2.    Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3.    I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si applica l'articolo 10, comma 3.

4.    Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 33 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1.    Dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 3 e 4, commi 1 e 2, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).

2.    Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la gestione).

 

 

 

 

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