Punto scommesse cessa attività e cambia gestore, Tar nega licenza

Scritto da Fm
Stesso locale e concessionario ma diverso gestore dopo cessata attività: è una ‘nuova apertura’ soggetta a distanziometro, Tar Toscana nega licenza per le scommesse.

L’articolo 4 della legge regionale della Toscana per il contrasto al gioco patologico vieta espressamente non solo la nuova installazione di apparecchi, ma anche “l’apertura di centri di scommesse” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, senza distinguere tra le diverse tipologie di giochi o tra le componenti materiali dell’offerta.

Lo ricorda il Tar Toscana nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato dal titolare di una società per l’annullamento del provvedimento della Questura di Prato che gli ha negato la licenza ex articolo 88 Tulps per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse.

I CAMBI DI SOCIETÀ E LE RICHIESTE DI LICENZA

Il locale scelto era stato in passato sede di un punto di raccolta scommesse ma la compagine sociale negli anni aveva subito vari mutamenti. Nel 2018 non risultava più alcun soggetto in possesso di valida licenza di pubblica sicurezza nella struttura, l’attività di raccolta scommesse cessava e così pure la pregressa attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande.

Dopo aver accertato che i locali erano chiusi e in stato di abbandono a fine 2019 il Comune di Prato ha disposto la chiusura dell’attività residua ai sensi della normativa regionale di settore.

Nel 2020 e nel 2021 il titolare della società, quale legale rappresentante di una nuova compagine societaria, ha presentato due distinte istanze di licenza ex art. 88 Tulps entrambe respinte dalla Questura e il Comune ha ribadito l’assenza delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla legge regionale toscana.

Alla fine del 2021 tale ultima società, con un nuovo rappresentante legale, tenta di nuovo l’impresa, ma senza successo. Questura e Comune confermano il rigetto dell’istanza sempre per la vicinanza con luoghi sensibili, nella fattispecie una parrocchia e una bocciofila.

IL RICORSO AL TAR E LE CONCLUSIONI DEI GIUDICI

Da qui la decisione di ricorrere al Tar, in cui la società sostiene che il procedimento non sarebbe stato correttamente articolato e che il preavviso di rigetto non avrebbe consentito una effettiva partecipazione procedimentale.

Per il tribunale amministrativo però è pacifico che il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili costituisce l’unica motivazione del provvedimento.

I giudici amministrativi toscani evidenziano che i commi 4 e 5 dell’articolo della normativa, con cui si definiscono le “nuove installazioni” degli apparecchi per il gioco lecito non consentono di concludere che un esercizio ormai cessato da anni possa essere considerato come attività preesistente ai fini dell’esclusione del divieto.

Essi, rimarca il Tar, individuano infatti eventi nuovi di natura materiale (collegamento degli apparecchi alla rete Adm, trasferimento dei locali, stipulazione di nuovi contratti), idonei a creare o ripristinare un’offerta di gioco sul territorio, eventi che nella fattispecie non risultano in alcun modo attivati.

Il Collegio quindi sottolinea la documentata cessazione dell’attività già dal 2019 e l’assenza di un titolare del titolo di pubblica sicurezza sin dal 2018 impediscono di far rientrare la fattispecie nelle deroghe delineate dal ministero dell’Interno.

L’assenza di continuità soggettiva e oggettiva, unitamente alla cessazione dell’attività per un periodo prolungato, esclude che possa configurarsi una semplice successione gestionale nell’attività precedente, e impone di qualificare l’istanza presentata nel dicembre 2021 come richiesta di nuova apertura ai sensi dell’art. 4 della legge regionale. E non come subentro come postulato dal ricorrente.

In quanto “nuova apertura” è quindi sottoposta al rispetto del divieto distanziometrico.




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