Gioco, questione territoriale: i Tar danno ancora ragione ai Comuni
I tribunali amministrativi confermano i limiti regionali e comunali per l’apertura delle sale giochi evidenziando la necessità del riordino.
In questi giorni una serie di conferme sull’applicazione delle misure previste dagli enti locali contro il gioco pubblico riportano sotto le luci dei riflettori l’urgenza di un riordino. Solo un accordo tra tutte le parti sancito a livello centrale, infatti, potrebbe portare chiarezza garantendo da una parte la libertà di fare impresa e dall’altra la tutela degli utenti.
I provvedimenti più recenti confermano la complessa questione territoriale legata alla tutela dei cosiddetti luoghi sensibili. Allo stesso tempo la magistratura sta confermando la validità delle norme che impongono distanze minime per proteggere specifiche aree della comunità.
IL CASO DI QUAREGNA CERRETO
Nel comune di Quaregna Cerreto (Bi), una società ha presentato una richiesta per aprire una sala dedicata a bingo e slot. Il progetto non potrà proseguire a causa della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili. L’apertura è impedita dalla presenza di una chiesa, situata a circa duecento metri dal punto scelto per l’attività. Questa vicinanza, come ha spiegato anche il sindaco, rientra tra i divieti stabiliti dall’ordinanza comunale, che vieta l’insediamento di nuove sale giochi vicino ai luoghi di culto.
LA DECISIONE DEL TAR LOMBARDIA
Il Tar Lombardia ha respinto un ricorso contro il Comune di Cusago (Mi) relativo al permesso di costruire una sala giochi. La società ricorrente sosteneva che il progetto violasse le distanze da un centro sportivo e da una residenza per anziani. I giudici hanno però stabilito che la residenza per anziani ha iniziato la propria attività solo dopo il rilascio del permesso comunale, rendendo l’atto legittimo al momento della sua adozione. Per quanto riguarda il centro sportivo, il tribunale ha confermato che le misurazioni effettuate dal comune seguendo il criterio del baricentro sono corrette.
IL VERDETTO DEL TAR SARDEGNA
A conferma di quanto esposto, il Tar Sardegna ha ribadito che il distanziometro non è una norma programmatica ma risulta immediatamente applicabile. Con questa motivazione è stata confermata la chiusura di una sala giochi a Villamar (Mc) che non rispettava la distanza di cinquecento metri da una scuola e da un centro di aggregazione. I magistrati hanno chiarito che la legge regionale è pienamente efficace senza bisogno di altri atti e non presenta profili di illegittimità costituzionale. Il comune ha quindi l’obbligo di intervenire se accerta che una sala giochi si trova troppo vicina ai luoghi sensibili.