skin

Ctd, Avv. Sambaldi: "Gara Monti ritenuta compatibile con principi europei e sentenze Corte di Giustizia"

06 marzo 2014 - 09:50

Il Tribunale di Brindisi conferma i sequestri a carico di centri Stanleybet e Centuriunbet, legittimando nella pronuncia la durata prevista per le nuove concessioni. “I dubbi interpretativi posti dalle Supreme Corti, quali giudici di ultima istanza, relativamente alla gara Monti, non intaccano l’autonomia di valutazione e giudizio dei Tribunali nelle sedi cautelari e di merito”. È quanto afferma l’avvocato Chiara Sambaldi, dello studio legale Strammiello, Centrone, Sambaldi.

Scritto da Sm
Ctd, Avv. Sambaldi: "Gara Monti ritenuta compatibile con principi europei e sentenze Corte di Giustizia"

 

Dopo i provvedimenti di conferma dei sequestri disposti a carico di centri trasmissione/elaborazione dati, emessi dai Tribunali del riesame di Frosinone (23/09/13 e 2/10/13), Salerno (23/09/13), Palermo (10/12/13) e l'Aquila 5/12/13, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 19 febbraio depositata il 26 febbraio, respinge le censure sollevate in ordine alla compatibilità con i principi europei della normativa di cui alla gara ‘Monti’ e poste a fondamento della richiesta disapplicazione della norma penale.

“Il Collegio esamina nel dettaglio e respinge i rilievi formulati dalla difesa degli indagati, con particolare riguardo alla conformità ai principi del Trattato, come interpretati dal Giudice dell'Unione, di specifiche clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione”, continua Sambaldi.

Relativamente al rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato il 20 agosto 2013, si rileva che lo stesso “non è di per sé sintomatico, come sembra sostenere la difesa, della perplessità che il supremo consesso di giustizia amministrativa nutre circa la coerenza del bando di gara indetto nel 2012 con i principi Ue, trattandosi di un giudice di ultima istanza, titolare di uno specifico dovere di ricorrere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.Dalla lettura della sentenza di remissione, peraltro, appare evidente come lo stesso Consiglio di Stato ritenesse condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della sentenza del Tar Lazio impugnata dai ricorrenti, e i dubbi interpretativi sollevati dai ricorrenti non convincenti”.

Osserva il Tribunale che “il termine di quaranta mesi di durata previsto per le nuove concessioni, certamente inferiore a quello previsto per i bandi indetti nel 1999 e nel 2006, non è di per sé in contrasto con la disciplina comunitaria. Tale minor durata è, infatti 'compensata' in termini ragionevoli e non discriminatori dalla minor onerosità delle concessioni (...)”.

La dedotta minor attrattività economica del nuovo bando di gara, pertanto, “si rileva ad un attento esame circostanza infondata ed inidonea a rendere il Bando di gara contestato non coerente con i principi comunitari così come interpretati dalla Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite Costa-Cifone”.

Sotto una diversa prospettiva, occorre rilevare come la “minore durata delle nuove concessioni trovi una giustificazione ragionevole nella necessità di riallineare temporalmente il termine di scadenza delle stesse (...)”.

Conclude il Collegio che “l’attività di raccolta, accettazione scommesse, intermediazione esercitata dai due ricorrenti all'interno dei rispettivi centri scommesse sportive (...) avveniva inequivocabilmente in assenza della prescritta autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 Tulps (come ammesso dagli stessi ricorrenti)”.

Pertanto, “in considerazione del fatto che il regime abilitativo di cui all’art. 88 Tulps è compatibile con il diritto comunitario se subordinato, come nel caso di specie, al previo ottenimento di una concessione statale che non sia in contrasto con i principi del Trattato così come interpretati dalla Corte di Giustizia Ue, ed essendo il bando di gara e l’allegato schema di convenzione indetto con il cd Decreto ‘Balduzzi’, rispondente alle prescrizioni e alle censure mosse dalla Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite Costa-Cifone, la condotta contestata a (...) deve ritenersi ‘abusiva’ e sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 L. 401/89”.

Secondo Sambaldi, quindi, “Si perpetua in materia un acceso conflitto interpretativo in seno alla giurisprudenza nazionale destinato a protrarsi sino alla scadenza dei titoli concessori del 2016 e a condizionare, pertanto, il futuro nuovo inquadramento normativo del comparto, necessariamente vincolato al rigoroso rispetto delle fonti del diritto di derivazione Ue”.

Altri articoli su

Articoli correlati