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Tar Lombardia: "Raccolta scommesse vietata a soggetti esteri privi di concessione statale"

27 marzo 2014 - 09:22

Sulla base della normativa interna da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse. Con questa motivazione, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un Ced che svolgeva attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker austriaco SkySport365 GmbH, contro il provvedimento del questore di Milano che ordinava la cessazione immediata dell’attività per mancanza della necessaria autorizzazione.  

Scritto da Fm
Tar Lombardia: "Raccolta scommesse vietata a soggetti esteri privi di concessione statale"

 

 

I MOTIVI DEL RICORRENTE - A nulla sono valsi i motivi opposti dal ricorrente, che aveva richiamato la "violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stato il provvedimento del Questore preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento" e la mancata esplicazione delle "concrete ragioni di tale omissione". Secondo i giudici, infatti, sussiste la "circostanza di fatto (incontestata) per cui l’attività stessa è stata iniziata senza che l’amministrazione si sia espressa sul rilascio della autorizzazione di polizia".

 

LEGITTIMO SOSPENDERE LICENZA - Per il tribunale amministrativo il ricorso – che ha visto l'intervento ad opponendum nel giudizio Stanleybet Malta Limited e Stanley International Betting Limited, quali concorrenti di SkySport365 GmbH – va respinto poiché è nella piena facoltà del questore sospendere la licenza di un esercizio qualora ricorrano situazioni che possano costituire un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini" (art. 100 del Tulps). Le ragioni di celerità "consentono l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, considerato che doveva essere impedita la prosecuzione dell’attività di raccolta delle scommesse che, in quanto svolta in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps deve ritenersi illegittima"


NO LICENZA NO CONCESSIONE – I giudici del Tar Lombardia, come già il Tar Lazio qualche giorno fa, hanno poi ribadito il divieto del  rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse ai soggetti privi di concessione statale. È dunque da respingere l'istanza presentata dal ricorrente secondo cui tale disposizione sarebbe "contraria ai principi comunitari di liberta di stabilimento e di libera prestazione dei servizi" e il provvedimento inibitorio impugnato, "in quanto presuppone la licenza di cui all’art. 88 Tulps, sarebbe quindi illegittimo, in quanto costituirebbe applicazione di un sistema normativo in contrasto con l’ordinamento comunitario".

 

CONCESSIONARIO NON AUTORIZZATO - Un motivo infondato, ricordano i giudici: "Incontestato che SkySport365 GmbH, per conto della quale il ricorrente esercita l’attività di ricevitoria delle scommesse, non è soggetto concessionario o autorizzato dalle Autorità italiane a svolgere attività di organizzazione e gestione delle scommesse; non risulta che il ricorrente abbia richiesto la licenza ai sensi dell’art. 88 Tulps né che lo abbia fatto per suo conto la SkySport365 GmbH". Richiamandosi ad analoghi pronunciamenti del Consiglio di Stato  (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2013, n. 5636) per cui "il sistema concessorio- autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l'ordinamento comunitario",  la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse. Considerato che la SkySport365 GmbH, società per conto della quale il ricorrente esercitava l’attività suddetta, non è concessionario, né, tanto meno riveste tale qualità il ricorrente, il provvedimento impugnato non appare affetto da alcuno dei vizi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio".

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