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Tar Lazio respinge ricorso di operatore maltese contro il bando su nuove concessioni

23 luglio 2014 - 16:36

Dopo l'esclusione dalla gara pubblica per l'affidamento delle ultime concessioni per il gioco online del 2012, la società Uniq Group, fornisce servizi di gioco a Malta in conformità dei requisiti previsti dalla Lotteries & Gaming Authority locale, aveva impugnato il bando di gara e di tutti i provvedimenti ad esso connessi, contestando la violazione dei principi di libera concorrenza previsti dal diritto comunitario. E chiedendo ai Monopoli chiarimenti “sulla portata del bando di gara, in particolare sulla durata delle concessioni a fronte dell’investimento richiesto per partecipare, anticipando la sua partecipazione alla gara pur in difetto del requisito attinente alla capacità economica e finanziaria secondo e nelle modalità richieste dal bando di gara”. Sul ricorso sono intervenuti ad oppenendum anche alcuni concessionari italiani di scommesse e gioco online.

Scritto da Alessio Crisantemi
Tar Lazio respinge ricorso di operatore maltese contro il bando su nuove concessioni

 

I FATTI -  A seguito della avvenuta partecipazione della ricorrente alla gara, i Monopoli avevano chiesto una “integrazione documentale concernente, tra l’altro, le prescritte dichiarazioni da rilasciarsi da parte di istituti bancari, avendo di contro la ricorrente presentato una dichiarazione rilasciata da un unico istituto bancario, nella quale, tra l’altro, non viene indicata chiaramente la capacità economico finanziaria del soggetto per il quale è stata rilasciata”. Precisando, con nota  successiva, che “le attestazioni, che dovranno essere rilasciate da due istituti bancari….devono certificare in modo non generico, senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo, il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice”.
Con produzione documentale acquisita dai Monopoli in seguito, la ricorrente deposita due dichiarazioni del medesimo istituto bancario (Bank of Valletta) sostanzialmente identiche laddove entrambe confermano la registrazione della ricorrente presso il registro delle imprese maltese, la sede della stessa e il fatto che i rapporti sono stati svolti conformemente ai termini ed alle condizioni di banca, aggiungendosi - nella seconda attestazione - che i saldi dei conti correnti sono di notevole quantità.
Nonostante questo, il 6 marzo 2013, l'amministrazione comunica l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per avere “prodotto una sola dichiarazione rilasciata da un unico istituto bancario, nella quale, tra l’altro, non viene indicata chiaramente la capacità economico-finanziaria del soggetto per il quale è stata rilasciata”. Pertanto, ad avviso dei Monopoli “così operando la ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito della adeguata capacità economica e finanziaria prescritto dall’art. 3.2 delle Regole amministrative per l’assegnazione e la stipula della convenzione”.


LE MOTIVAZIONI DEL TAR – Secondo i giudici della seconda sezione del Tar capitolino, Si tratterebbe però di “una logica e ragionevole prescrizione idonea a consentire alla amministrazione procedente di avere (una invero relativa) certezza in ordine al requisito della capacità economica e finanziaria di quei concorrenti che, come la ricorrente, essendo costituiti da meno di due anni, non potevano detto requisito comprovare in via 'ordinaria' e cioè comprovando ricavi complessivi, relativi all’attività di operatore di gioco, non inferiori a due milioni di euro nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda. E’ sul piano logico, prima ancora che giuridico, che la clausola di gara si mostra non solo non vessatoria ma addirittura il minimo richiedibile quanto al requisito della capacità economica e finanziaria. Se si muove dal presupposto, che appare invero difficilmente controvertibile, che può e deve richiedersi, tra i requisiti da possedersi da parte di operatori che aspirano all’affidamento delle concessione di che trattasi, quello dell’affidabilità (economica e finanziaria) del concorrente, ben si intende la intrinseca ragionevolezza della prescrizione di bando. Questo, infatti, richiede (semplicemente) la produzione di dichiarazioni di (almeno) due istituiti bancari, atte a dimostrare la ripetuta capacità economica e finanziaria. Del resto, è in gioco, per il tramite dell’accertamento della detta capacità economica e finanziaria, l’interesse pubblico, assolutamente centrale, a che l’affidamento della concessione avvenga in favore di impresa in possesso appunto di un minimo di solidità ed affidabilità”.
Ciò detto, “quanto poi prodotto dalla ricorrente, peraltro destinataria anche di una collaborativa richiesta di integrazione documentale, è insufficiente ad integrare il richiesto requisito, con conseguente legittimità della disposta esclusione. La ricorrente, infatti, ha prodotto due attestazioni, ma dello stesso istituto bancario. E’ evidente che il senso di richiedere attestazioni provenienti da due (evidentemente) diversi istituti bancari è quello di conseguire una relativa certezza sull’affidabilità del concorrente perché appunto (almeno) due (diversi) istituti bancari convergono e convengono nella valutazione resa”. Inoltre, “le stesse attestazioni prodotte, in larga parte sovrapponibili, non sono idonee a comprovare il possesso del requisito di che trattasi poiché in parte a tal fine inconferenti e, per altra parte, assolutamente generiche. La capacità economica e finanziaria, e dunque l’affidabilità della ricorrente, pur non con il dettaglio della opzione base relativa ai ricavi pari ad una somma data, comunque doveva essere riferita alla gara di cui è questione”. Pertanto, legittimamente Aams ha valutato che la ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito della adeguata capacità economica e finanziaria prescritto dall’art. 3.2 delle Regole amministrative per l’assegnazione e la stipula della convenzione.

 

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