skin

Sanatoria Ctd: l'intermediazione rimane reato, ecco cosa cambia (realmente) con la regolarizzazione

11 febbraio 2015 - 08:44

Che succede, adesso, al mercato del betting italiano dopo la sanatoria sui Ctd? All'indomani della chiusura del termine per la regolarizzazione fiscale per emersione dei centri non autorizzati, e delle prime dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori esteri che hanno aderito, GiocoNews.it tenta di fare un po' di chiarezza sul fenomeno della doppia rete di raccolta scommesse: fenomeno tutto italiano, divenuto ormai parte integrante del mercato reale, avendone alterato progressivamente gli equilibri, oltre ad aver generato una mole importante di contenzioso che ha visto in costante affanno la capacità di difesa dello Stato.

Scritto da Alessio Crisantemi
Sanatoria Ctd: l'intermediazione rimane reato, ecco cosa cambia (realmente) con la regolarizzazione


 
PERCHE' SANARE - Come esplicitato nella relazione tecnica di accompagnamento della Legge di Stabilità (all'emendamento all'art. 1 comma 643 della L. 190/14), la “sanatoria” dei ctd (ovvero: la regolarizzazione fiscale per emersione dei centri non autorizzati), si muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia costituisce ormai una vera piaga sia per la mancata tutela dei giocatori - dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato - sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie (che in Italia hanno investito su sollecitazione dello Stato), per il loro margini di ricavo oltre che (anche se non in ultima analisi) per il gettito erariale.
Emerge pertanto in modo piuttosto evidente l'urgenza per lo Stato di porre rimedio al fenomeno definito di “raccolta irregolare di scommesse”, con il dichiarato fine di fornire "una opportunità di redenzione, nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta di scommesse, a quegli operatori non regolari ai quali, allo stato non si presenta altro che una delle seguenti alternative: chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti lavoro, ovvero rimanere in un regime di non regolarità, sfidando la capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa. In questo quadro valutativo, la proposta emendativa, allora, ha il principale obiettivo di offrire a tali soggetti una nuova, terza possibilità: quella di una procedura di emersione e regolarizzazione (...)".
 
CTD NON RICONOSCIUTI, INTERMEDIAZIONE RIMANE REATO - Risulta, quindi, chiaro che con la regolarizzazione fiscale non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia tramite i cosiddetti "centri trasmissione dati" svolgenti attività di intermediazione nella attività di scommessa. L'operatore del cd Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4 co 4 bis L 401/89) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al DM n. 111/06), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione.
Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (art. 2, comma 5).
Il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), “al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”, ha dettato (all'art. 24, dal comma 11 al comma 26) un'organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza.
In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull'adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato “per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui” (comma 19, lett. c).
 
COSA CAMBIA (REALMENTE) CON LA SANATORIA - Anche alla luce della regolarizzazione fiscale, che abilita i titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica alla gestione della raccolta delle scommesse sino al 2016, non pare potersi configurare alcuna legittimità della modalità operativa di raccolta delle scommesse tramite centri trasmissione dati intermediari, proprio in considerazione di quanto previsto nello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse di cui all'art. 1 co. 643 lettera c) della L. n. 190/14.
All'art. 4 “obblighi generali del Titolare" si legge “il Titolare è tenuto all'esercizio delle scommesse affidate nel disciplinare, attenendosi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di raccolta delle scommesse garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del Tulps nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche”.
Ancora più significativa la previsione dell'articolo 13, “Adempimenti relativi alla raccolta delle scommesse”: “il Titolare è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia delle singole scommesse oggetto del disciplinare e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta delle scommesse medesime” (comma 1). Al secondo comma è previsto che “al Titolare è fatto divieto di accettare la raccolta di scommesse in locali diversi dai punti di raccolta e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco (...)”
L'art. 15 disciplina i rapporti con i gestori dei punti di raccolta che, pertanto, vengono a configurarsi quali terzi incaricati per la raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 Tulps.
 
DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI DI CTD REGOLARIZZATI - Con la sottoscrizione del disciplinare, che presuppone l'avvenuta dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui alla parte B della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale nonché il possesso dei requisiti tecnici-infrastrutturali previsti dalle regole tecniche di cui al Bando di Gara Monti, il Titolare di rete viene sostanzialmente equiparato al concessionario e così il gestore del centro (ex centro trasmissione dati) assume una posizione che pare assimilabile a quella del gestore di un concessionario sub-delegato alla raccolta delle scommesse per conto dello Stato con tutte le conseguenze di legge e di contratto.
Quest'ultimo deve avere un contenuto minimo previsto dallo schema di Disciplinare, tra cui la disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali (lettera g comma 1 art. 15).
E' inoltre previsto l'obbligo dei gestori di fornire a AdM, ai giocatori, al Titolare e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l'attività di gioco (lettera m) nonché di prestare il proprio consenso all'accesso e ai controlli da parte del Titolare e di AdM o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco (lettera e).
Tra le cause di decadenza dalla titolarità della raccolta, l'articolo 23 del disciplinare prevede, tra le altre, cause già contenute nello schema di convenzione dei concessionari: violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano le scommesse anche da parte dei soggetti terzi incaricati dei servizi inerenti alla raccolta (lett d); organizzazione , esercizio e raccolta di scommesse con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti (lett e); nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva, nonché nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio.
 
I RISCHI - Viene da chiedersi che efficacia deterrente possano avere le suddette previsioni del disciplinare considerato che i titolari di reti, sono tenuti a completare l'attivazione della rete dei punti di raccolta entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare che deve avvenire entro il 28 febbraio prossimo. Il completamento dell'attivazione potrebbe pertanto corrispondere con lo scadere del termine per la gestione della raccolta.
E' quindi auspicabile, per la salute del mercato e in particolare per consentire agli esperti di valutarne il reale valore in vista del riordino 2016, che l'Agenzia dei Monopoli si attivi quanto meno per consentire a tutti i soggetti interessati di verificare quali sono i punti che costituiscono le reti di raccolta regolarizzate così da poter agevolare la denunzia e la sollecitazione degli interventi repressivi nei confronti dei punti non regolarizzati che devono cessare la propria attività e non sembra possano operare con soluzione di continuità in attesa della mutazione genetica in ipotetici punti di commercializzazione di un concessionario per la raccolta a distanza delle scommesse di prossima attivazione.

 

Altri articoli su

Articoli correlati