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Scommesse e Ctd: a Cassino processo a dirigente Stanley per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

02 luglio 2015 - 09:48

Si è aperto lo scorso aprile, davanti al Tribunale di Cassino, il processo a carico del legale rappresentante di Stanley International Betting Ltd, imputato dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 codice penale) in relazione a fatti posti in essere nei mesi di agosto e settembre 2013.

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: a Cassino processo a dirigente Stanley per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale


Nell'articolato capo di imputazione, a firma del Procuratore della Repubblica Mario Mercone, si legge che l'imputato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commetteva e faceva commettere da personale non identificato, del suo "Legal Department", una pluralità di fatti integranti minaccia ad una pluralità di organi del Corpo della Guardia di Finanza, pubblici ufficiali ed ufficiali di Polizia giudiziaria e tributaria, appartenenti al Comando Provinciale di Frosinone, al Comando Compagnia di Cassino, e al Comando Tenenza di Sora, allo scopo di intimorirli e costringerli a fare atti contrari al proprio dovere di ufficio e ad omettere accertamenti tributari e attività investigative penali, nonché usava e faceva usare da addetti al suindicato "Legal Department" prospettazioni di strumentali ritorsioni giudiziarie, addirittura in sede comunitaria ed internazionale, non già avverso il Corpo della Guardia di Finanza, ma direttamente contro le persone fisiche e il patrimonio privato dei medesimi pubblici ufficiali e ufficiali di Polizia giudiziaria e tributaria, al fine di fiaccarne la capacità, anche pratica, di resistere alle intimidazioni; così prospettava nei loro personali confronti variegate persecuzioni giudiziarie, addebitando agli stessi condotte a suo dire palesemente illecite ed illegittime ventilando che esse producevano "gravissimi ed ingiusti danni".
L'imputato, si legge ancora nel decreto, "accusava tali operatori di agire consapevolmente in maniera illegittima, mentre in realtà i sequestri operati dalla Guardia di Finanza erano convalidati dal Pm ed erano seguiti anche da decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Cassino e da rigetto dell'impugnazione per riesame, pronunciato dal Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Frosinone". Le azioni contestate venivano poste in essere dall'imputato mentre i pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria erano impegnati nei loro accertamenti ed indagini con riferimento, in particolare, al Circondario del Tribunale di Cassino, presso quattro Centri Trasmissione Dati (Ctd) collegati alla Stanley.
In particolare l’imputato, secondo l’accusa, inviava e faceva inviare, in data 27/08/13, agli Ufficiali ed Agenti operanti e al Dirigente della Gdf di Frosinone, una nota finalizzata a farli desistere dalla loro attività, sotto pena di "responsabilità risarcitoria personale e diretta" ed a non procedere alla "esecuzione di iniziativa di una misura cautelare" (sequestro) che avrebbe provocato "gravissimo ed ingiusto danno" frutto di un "provvedimento coercitivo assunto in stridente contrasto con l'ormai consolidato e notorio orientamento della magistratura nazionale e comunitaria".
Inoltre, lo stesso imputato, inviava e faceva inviare a mezzo corriere postale una nota datata Liverpool 10/09/13 pervenuta il 11/09/13 diretta al Comando Provinciale della Gdf di Frosinone, intitolata "richiesta di accesso ai documenti amministrativi", nella quale, in riferimento all'avvenuto sequestro penale concernente beni ed attrezzature ne confronti degli indicati gestori dei Ctd, in relazione al reato di cui all'art. 4 co. 4 bis L. 401/89, definiva tali sequestri "abnormi e manifestamente contrari alla normativa di settore, sia comunitaria che nazionale".

 

 

CONTRASTO AD ATTIVITA' REPRESSIVA - Secondo la ricostruzione accusatoria, l'imputato, così facendo, prospettava e faceva prospettare ai pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, destinatari della nota, un male ingiusto e grave al fine di impedire l'attività repressiva e di paralizzarla (artt. 336 e 337 cp), nonché accusava gli stessi di porre in essere condotte illecite e attribuiva comunque falsamente ad essi la intenzionalità di operare contra legem e di voler danneggiare la Stanley ed i gestori dei suoi Ctd. Infine, si legge in chiusura del capo di imputazione, che "con entrambe le note" l'imputato "effettuava prospettazioni consapevolmente non coerenti col nuovo assetto normativo di cui al D. legge 2 marzo 2012 n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44 e, fra l'altro, con le disposizioni di cui al suo art. 10 in tema di accertamento in materia di giochi".

IL TEMA APPRODA ANCHE IN POLITICA - Il tema, in realtà, non è neanche 'nuovo'. Anzi. L'argomento è stato oggetto anche di attenzione politica, con il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, intervenuto sul tema, definendo la strategia di StanleyBet “Una vera e propria iniziativa intimidatoria”. In particolare l'onorevole era intervenuto rispetto alla citazione in giudizio da parte di Stanley del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli uomini della Guardia di Finanza che operano il sequestro dei suoi punti di raccolta, rispondendo ad un’interrogazione proposta in commissione Finanze della Camera dai deputati del Pd Marco Causi e Federico Ginato. Con l'occasione il sottosegretario aveva anche rivelato che sarebbero circa 230 gli atti di diffida e 19 quelli di citazione in giudizio per risarcimento dei danni. Un’iniziativa che “non ha però cambiato minimamente l’azione di contrasto all’illegalità, prova ne è il fatto che i sequestri stanno aumentando”, ha spiegato Zanetti. In tutto questo polverone, pertanto, la procura di Cassino ha voluto vederci chiaro.

“FATTI RISALENTI A MOMENTO DI GRANDE INCERTEZZA” – Una materia troppo complessa per essere valutata e giudicata sui due piedi. Per questo GiocoNews.it ha chiesto l’opinione all'avvocato Chiara Sambaldi, esperto di betting, in merito alla rilevanza del processo anche alla luce dell'attuale assetto della normativa e della giurisprudenza. "I fatti contestati risalgono ad un momento di grande incertezza – spiega il legale - vale a dire ai mesi di agosto e settembre 2013, all'indomani, quindi, della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, relativamente alla conformità europea della durata delle concessioni assegnate con il cd Bando Monti. Occorre considerare che sia la sentenza del Tar Lazio n. 1884 del 20/02/13, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4199 del 20 agosto 2013, avevano significativamente rigettato le argomentazioni sviluppate dalla società anglo-maltese  avverso il predetto Bando di gara, avendo evidenziato come nelle pronunce della Corte Ue non viene affermata la conformità del modus operandi della ricorrente attraverso i propri Ctd al diritto interno italiano, così riconoscendo alla stessa una sorta di esenzione dell'assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio. Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le sentenze Placanica e Costa-Cifone, rilevava il Tar Lazio che si riespande l'assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno. E' intervenuta successivamente, come noto, la sentenza della CGUE del 22/01/15 che ha escluso il dubbio di conformità relativamente alla durata. Vero è che la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15185  del 5/02/14, rispetto ad una fattispecie afferente un centro Stanleybet, ha sollevato un ulteriore quesito interpretativo, con riguardo all'art. 25 dello schema di convenzione di cui alla "Gara Monti", prefigurando una possibile non compatibilità con la normativa comunitaria, senza però escludere la ricorrenza, nel caso di specie, del fumus boni iuris, non avendo, quindi, annullato l'ordinanza del riesame con cui era stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo e rinviando ogni decisione in merito, all'esito del procedimento instaurato avanti alla Corte di Giustizia Europea. Il procedimento si trova allo stato sospeso, in attesa della definizione della causa pregiudiziale scaturita dal rinvio disposto, per il medesimo quesito (compatibilità art. 25 citato), proprio dal Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 9/07/14, ancora pendente nella fase scritta (C-375/14). Ad oggi si apprendono notizie di sequestri operati a carico di centri collegati alla società in oggetto, a prescindere dalla pendenza del suddetto procedimento, evidentemente, ritenendo il dubbio sollevato non idoneo ad inficiare i presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Ne deriva che non pare destinato a sopirsi l'aspro contrasto tra la società in oggetto e i pubblici ufficiali e gli ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria che operano in applicazione della legislazione vigente e su delega dei magistrati che interpretano la stessa. Significativa la recente sentenza del Tribunale Civile di Cremona con la quale è stata esclusa una condotta colpevole dei finanzieri ex art 2043 cc  per il fatto di aver ravvisato una fattispecie illecita nel caso in cui il soggetto che procede alla raccolta delle scommesse operi in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 88 Tulps. Non può essere rimessa agli agenti della Gdf la definitiva valutazione della legittimità dell'attività svolta dalla Stanleybet in ragione dei contrasti giurisprudenziali e della complessità della materia ”.

RINVIO A GENNAIO 2016 – Intanto, dopo la prima udienza, il giudice ha rinviato il processo al prossimo anno e fissato la data della nuova udienza al 29 gennaio 2016.

 

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