skin

Scommesse e Ctd: le Sezioni Unite della Cassazione sul caso Stanleybet

26 novembre 2015 - 09:22

Inammissibile ed infondato il ricorso di un gestore affiliato al bookmaker anglo-maltese per eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: le Sezioni Unite della Cassazione sul caso Stanleybet

 

Senza concessione non può esserci nessun rilascio di licenza di pubblica scurezza. E' questa, in estrema sintesi, la tesi ribadita dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che con la pronuncia depositata ieri, 25 novembre 2015, pubblicata oggi sulla rivista giuridica LexAndGaming, hanno respinto il ricorso proposto dal gestore di un centro trasmissione dati collegato all'operatore anglo-maltese Stanleybet, per eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato.

 

Il Supremo Giudice Amministrativo, con sentenza del 27 novembre 2013, in accoglimento del ricorso del Ministero dell'interno ed in riforma della sentenza del Tar Lombardia, aveva affermato la legittimità del provvedimento della Questura di Cremona di diniego del rilascio della licenza ex art 88 Tulps richiesta congiuntamente dal gestore e dalla società estera.

 

MOTIVI DEL RICORSO - Secondo il ricorrente il Consiglio di Stato aveva sconfinato nella sfera del merito laddove aveva motivato il rigetto dell'istanza di autorizzazione per un motivo non indicato nel provvedimento del Questore e laddove aveva indicato ragioni di ordine pubblico in tale provvedimento non evidenziate. Il Giudice Amministrativo aveva, infatti, evidenziato che il Ctd non avrebbe comunque potuto svolgere la propria attività non sussistendo nel nostro ordinamento la presenza qualificata del soggetto nel cui interesse agiva (la società estera).

 
MOTIVI DELLA DECISIONE - Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, nessuna diversa valutazione o motivazione si rinviene tra la sentenza del CdS ed il provvedimento del Questore poiché entrambe le decisioni si basano sulla medesima argomentazione e cioè che non avendo la Stanley e neanche il Ctd conseguito alcun provvedimento concessorio da parte dell'autorità amministrativa competente, nessuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza poteva essere rilasciata. Le ulteriori argomentazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato non costituiscono una motivazione diversa e sostitutiva rispetto a quella dell'atto amministrativo ma solo l'esposizione di ulteriori elementi a sostegno della medesima, che non si sostituiscono in alcun modo all'esercizio della discrezionalità amministrativa ma ne confermano la correttezza, alla luce di quelle valutazioni in punto di diritto che costituiscono la caratteristica fondamentale del sindacato giurisdizionale.
 
CONFERMA DI LEGITTIMITA' PER PRONUNCIA CDS - Secondo l'avvocato Chiara Sambaldi, esperta della materia e coordinatrice scientifica di LexAndGaming, "è stata confermata la legittimità della sentenza con la quale il Consiglio di Stato, così come in decine di casi simili tutti decisi con sentenze emesse in pari data (27/11/13), aveva chiarito in via definitiva l'incompatibilità del modus operandi tramite centri trasmissione dati con le esigenze di tutela sottese alla licenza di Ps, facendo applicazione dei principi vincolanti contenuti nella sentenza sul caso Biasci della Corte di Giustizia Ue del 12/09/13. Il Supremo Giudice Amministrativo aveva infatti evidenziato che l'astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l'ordine pubblico se non viene abilitato anche l'effettivo gestore che, solo se abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati".
 

Altri articoli su

Articoli correlati