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Ctd, Tar: 'Legittimo negare autorizzazione a soggetto senza concessione statale'

26 novembre 2015 - 11:47

Tar Abruzzo contro Ctd: giusto negare autorizzazione di raccolta scommesse a un soggetto non concessionario

Scritto da Fm
Ctd, Tar: 'Legittimo negare autorizzazione a soggetto senza concessione statale'

 

"L’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati contro il provvedimento con cui il Questore della Provincia de L'Aquila ha respinto l'istanza per ottenere il rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di intermediazione telematica (telecomunicazione e trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative a eventi sportivi e non, di previsione e di abilità per la carenza del titolo concessorio ritenuto necessario per esercitare la detta attività.

 

Il ricorrente, si legge nella sentenza, "spiegava di aver stipulato un contratto con una società maltese concernente l’attività di intermediazione, per conto della detta società, nel settore delle scommesse sulle manifestazioni sportive; la società affiliante è autorizzata e operante nel Regno Unito, tra l’altro, e nello Stato di Malta, autorizzata a gestire l’esercizio di scommesse su avvenimenti sportivi internazionali; la ricorrente, in forza di detto contratto, è incaricata della raccolta dei dati e della valute relative alle prenotazioni di giocate effettuate dai clienti e della trasmissione alla società maltese, nonché di accreditare agli scommettitori le somme di loro spettanza in caso di vincita.
Tutti i rischi di impresa sono tuttavia sopportati dalla società, mentre gli intermediari svolgono mera attività di servizio mediante un centro di trasmissione dati dotato di apparecchiature informatiche e telematiche".
 
La sentenza dei giudici conferma ancora una volta la legittimità del diniego di autorizzazione all’esercizio di attività di raccolta scommesse da parte di soggetto non concessionario. La qualità di concessionario costituisce tuttora presupposto imprescindibile laddove la legge stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta.
 
Inoltre, per il collegio è infondato anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sul preteso difetto motivazionale in ordine alla mancata considerazione dei concreti motivi di ordine pubblico ostativi alla richiesta autorizzazione. "L’incertezza circa il soggetto realmente responsabile (non concessionario) costituisce, invero, di per sé, un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario, di cui l’ordinamento interno non può evidentemente disinteressarsi, atteso che gli effetti dei contratti di scommesse si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite".
 
 

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