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Tar: 'No raccolta scommesse per Ctd collegati a bookmaker esteri'

24 dicembre 2015 - 11:01

Tar Lazio ribadisce l'obbligatorietà del possesso della concessione statale per l'esercizio dell'attività della raccolta scommesse

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar: 'No raccolta scommesse per Ctd collegati a bookmaker esteri'

 


“La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Ancora una volta il Tar Lazio ribadisce l'obbligatorietà del possesso della concessione statale per l'esercizio dell'attività della raccolta scommesse.

 

Il principio è stato espresso dai giudici della sezione di Latina che hanno respinto il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati collegato a un bookmaker estero non autorizzato contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza.


"La questione dell’autorizzabilità dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse da parte di soggetti operanti per conto di operatori aventi sede in altri paesi comunitari (e ivi autorizzati allo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di scommesse) - si legge nella sentenza - è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere siffatta attività non autorizzabile allorchè il soggetto nel cui conto agisce il titolare del centro di trasmissione dati (a sua volta non in possesso di concessione- autorizzazione) non sia titolare di concessione-autorizzazione in Italia.

 
Il relativo sistema (definito del 'doppio binario', in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88) è stato ritenuto compatibile con gli articoli 43 e 49 del trattato UE dalla recente sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, n. 660 che ha affermato il principio secondo cui “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2015, n. 1992)".
 

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