skin

Tar Lazio: 'Ctd non autorizzati non possono richiedere atti su quelli sanati'

11 gennaio 2016 - 13:01

Il Tar Lazio respinge il ricorso di un Ctd privo di autorizzazione statale (e non 'sanato') di accedere agli atti di quelli aderenti alla sanatoria

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Lazio: 'Ctd non autorizzati non possono richiedere atti su quelli sanati'

 

"Il richiedente, infatti, come evidenziato nel diniego di accesso, non è in possesso della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici rilasciata dallo Stato italiano, sicché non è dato comprendere quali siano gli effetti, diretti o indiretti, che la documentazione richiesta può spiegare nei confronti della Società ricorrente". E' quanto si legge in una sentenza emessa dal Tar Lazio che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati privo di autorizzazione statale (e non 'sanato') di accedere agli atti di quelli aderenti alla sanatoria.

 

"L’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, come di evince dal diniego espresso del 21 luglio 2015, la maggior parte delle informazioni richieste sono evincibili dal sito istituzionale dell’Agenzia", ricordano i giudici amministrativi.


"Ad ogni buon conto, la natura dei documenti richiesti (numero dei esercizi pubblici che hanno aderito alla 'sanatoria fiscale', periodo di apertura degli esercizi pubblici che hanno aderito alla 'sanatoria fiscale' etc.) induce a ritenere che l’istanza di accesso sia verosimilmente preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione in materia di 'sanatoria fiscale', sicché detta istanza, ai sensi del richiamato art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990, non è ammissibile. Né può assumere valore in tal senso quanto prospettato nella richiesta di accesso secondo cui il bookmaker e gli sportelli virtuali ad esso affiliati non hanno rivestito, ai sensi della legge di stabilità n. 190 del 2014, la posizione di colui che doveva presentare una “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione” in quanto avevano già pagato l’imposta unica e avevano già adempiuto all’obbligazione tributaria e ciò in quanto, a prescindere dalle motivazioni che hanno indotto la Società a non avvalersi della regolarizzazione fiscale, il dato di fatto giuridicamente rilevante, come detto, è costituito dall’assenza in capo alla richiedente di un titolo abilitativo per l’esercizio di giochi pubblici rilasciato dallo Stato italiano", conclude la sentenza.

 

Altri articoli su

Articoli correlati