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Cassazione: 'Tribunale Roma si pronunci su esclusione bookmaker da bando Monti'

26 gennaio 2016 - 11:56

Cassazione annulla ordinanza del Tribunale di Roma su punto scommesse e chiede pronuncia su esclusione bookmaker da bando Monti.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Tribunale Roma si pronunci su esclusione bookmaker da bando Monti'

 

 

La Corte di Cassazione annulla un'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro della strumentazione informatica di un esercizio per aver esercitato l'attività di raccolta scommesse senza la prevista autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del Tulps in quanto associato ad un allibratore straniero non accreditato in Italia.

 

Secondo la Cassazione, che ha rinviato l'ordinanza al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, i giudici capitolini hanno "individuato il fumus del reato in ragione di una doppia circostanza pacifica, quale la mancanza di concessione (rilasciata dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) in capo al bookmaker e, parimenti, la mancanza di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. in capo al titolare dell'esercizio (sia pur richiesta, come da documentazione allegata, contrariamente all'assunto del Tribunale)", ma l'ordinanza non ha affrontato la questione centrale sottopostale con il ricorso, anzi l'unica, quale l'esclusione del bookmaker dal cosiddetto bando Monti del 2012 per il rilascio di nuove concessioni".

 

Il Tribunale, si legge nella sentenza, "ha trattato esclusivamente, ed in termini generali, della compatibilità del sistema interno con il diritto comunitario e, soprattutto, del meccanismo concessione/autorizzazione ex art. 88 Tulps per come letto dalla Corte di Giustizia, ma non ha speso alcuna considerazione sull'effettiva materia oggetto del gravame.
 
Trattasi, dunque, di una motivazione che non risponde affatto alla doglianza sollevata; con la quale - si ribadisce - il titolare aveva contestato l'esclusione del bookmaker dal citato bando Monti, in ragione di una presunta discriminazione, e su questa aveva chiesto al Tribunale di pronunciarsi. Ciò, peraltro, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che impone la disapplicazione della normativa interna allorquando la società 'a monte' rispetto all'operatore nazionale sia priva di concessione proprio per l'illegittima esclusione dal bando di gara; momento con riguardo al quale, dunque, occorre verificare  l'eventuale discriminazione rispetto agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, oggetto del ricorso".
 

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