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Cds: 'Irragionevole distanziometro mille metri del Comune di Bologna'

10 febbraio 2016 - 10:58

Il Consiglio di Stato dà ragione al titolare di una sala scommesse, contro il regolamento di Polizia urbana di Bologna che vieta il gioco a mille metri dai luoghi sensibili.

Scritto da Fm
Cds: 'Irragionevole distanziometro mille metri del Comune di Bologna'

 

'E' irragionevole la distanza minima di 1.000 metri di una sala da gioco, secondo quanto previsto dal regolamento di Polizia urbana varato dal 2013 dal Comune di Bologna. A sancirlo il Consiglio di Stato, che con una sentenza ha respinto il ricorso delll'amministrazione emiliana contro una sala scommesse a cui era stata negata l'autorizzazione al trasferimento della sede, poi cassato dal Tar Emilia Romagna.

 

"Posto che l’imposizione di una distanza di rispetto costituisce in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l’interesse pubblico primario (prevenzione delle ludopatie), e che la massimizzazione della cura di tale interesse condurrebbe ad imporre distanze molto ampie", sottolineano i giudici, "l’individuazione di una distanza, piuttosto che un’altra, discende invece dall’esercizio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scommessa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità. In particolare, risponde ad un’esigenza di ragionevolezza che, in esito ad una valutazione dei comportamenti dei soggetti più vulnerabili e dell’incidenza del fenomeno delle ludopatie in un determinato contesto, venga stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei cosiddetti siti sensibili.

 
Oppure, che la legge indichi detta distanza di rispetto nella sua misura massima, ovvero nella sua misura minima, consentendo alle Amministrazioni territoriali e locali di valutare le rispettive situazioni e di individuare conseguentemente come adeguate distanze diverse purché rispettose del limite".
 
Senza pretesa di esaustività, si legge nella sentenza, "una distanza minima di cinquecento metri è prescritta dall’art. 4 della l.r. Toscana 57/2013, dall’art. 7 della l.r. Puglia 43/2013 e dall’art. 6 della l.r. Basilicata 30/2014; una distanza minima di trecento metri è invece prescritta dall’art. 5-bis della l.p. Bolzano 13/1992, dall’art. 13-bis della l.p. Trento 9/2000, dall’art. 5 della l.r. Liguria 13/2015 e dall’art. 3 della l.r. Abruzzo 40/2013; una distanza minima, determinata dalla Giunta regionale, ma comunque non superiore a cinquecento metri, è prevista dall’art. 5, comma 1, della l.r. Lombardia 8/2013, e dall’art. 6 della l.r. Friuli VG n. 1/2014, analogo potere è attribuito ai Comuni dall’art. 6 della l.r. Umbria 21/2014, mentre l’art. 4 della l.r. Valle d’Aosta 14/2015 prevede la stessa distanza, ma consente ai Comuni di stabilire una distanza maggiore; infine, l’art. 20 della l.r. Veneto 6/2015, senza individuare una distanza di riferimento, attribuisce ai Comuni il potere di stabilire la distanza minima. La Regione Emilia Romagna non ha stabilito una distanza minima, così onerando gli enti locali di individuarla, contemperando gli interessi in gioco in relazione alle caratteristiche che assumono nello specifico contesto sociale di applicazione. Pertanto, il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività. Può convenirsi che, al riguardo, si trattasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute. La difesa del Comune richiama (oltre che, genericamente, un atto di indirizzo della Regione, da cui il Comune avrebbe tratto i dati di un censimento sul gioco d’azzardo effettuato su scala nazionale dalla Presidenza del Consiglio e dell’indagine conoscitiva curata da Eurispes e dalla Onlus Telefono Azzurro circa il coinvolgimento dei bambini) il verbale della seduta del Consiglio comunale in cui è stata approvata la modifica regolamentare; ma dalla lettura degli interventi, assai estesi, dell’assessore competente e dei rappresentanti di tutte le forze politiche, non si evincono considerazioni specifiche e basate su argomenti non esclusivamente di natura politica, circa l’adeguatezza e l’incidenza concreta sul territorio della distanza minima di 1.000 metri contenuta nella proposta da approvare".
 

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