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Scommesse e Ctd: il 13 aprile in Corte Europea il caso Politano

08 aprile 2016 - 07:18

Il 'Bando Monti' ancora al vaglio di legittimità europea con l'udienza che stavolta riguarda Betuniq.

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: il 13 aprile in Corte Europea il caso Politano

Betuniq come Stanleybet? Troppo presto per dirlo, ma di certo Il percorso intrapreso dal bookmaker, come pure l'obiettivo, è orientato senz'altro in quella direzione. Al punto che a portare avanti il contenzioso in difesa dell'azienda - secondo quanto apprende GiocoNews.it - potrebbero essere gli stessi legali già impegnati da tempo in difesa proprio di Stanleybet. D'altronde è la stessa Cassazione che equipara la discriminazione e la illegittima esclusione dalle gare d'appalto degli operatori (in entrambi i casi l'effetto è la disapplicazione della norma penale). A decidere comunque se andrà in scena un clamoroso dejà-vu sarà la Corte di Giustizia Europea chiamata ad esprimersi in materia il prossimo 13 aprile. Lo Stato Italiano è dunque ancora contrapposto ad un bookmaker estero che invoca violazioni alle norme europee ed il proprio diritto a raccogliere scommesse in territorio italiano senza concessione statale. Il 13 aprile si terrà a Lussemburgo l'udienza davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-225/15) nel procedimento pregiudiziale che scaturisce dal rinvio del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 2 marzo 2015. Il collegio, chiamato ad esprimersi sul sequestro disposto a carico di un centro collegato all'operatore maltese Betuniq, ha interrogato il Giudice dell'Unione rispetto ad una specifica disposizione normativa del Bando del 2012, ulteriore rispetto alle previsioni già esaminate con le sentenze sui casi Stanleybet e Laezza.

 

QUESITO DEL GIUDICE NAZIONALE- Ritiene il Collegio che le regole amministrative del bando di gara cosiddetto 'Monti', non abbiano chiaramente consentito alla società Uniqgroup Ltd di provare la propria capacità economica e finanziaria in via alternativa, posto che la collaborativa richiesta di integrazione documentale da parte dell'Adm, volta a ribadire il rilascio di attestazioni da parte sempre di due istituti bancari, viene ricollegata ad una interpretazione rigida della norma del bando, direttamente incidente sulla possibilità della società stessa di partecipare alla gara in questione ed in ragione, si sostiene, dell'interesse pubblico a che l'affidamento della concessione avvenga a favore di un'impresa in possesso di un minimo di solidità ed affidabilità. Non appare che siano state offerte ai partecipanti alla gara delle possibilità chiare ed evidenti perché nel rispetto dell'interesse pubblico coinvolto, si potesse accertare la solidità ed affidabilità economica degli organismi neocostituiti, interessati a partecipare all gara. Il tribunale ha, quindi, chiesto alla Corte di verificare se "gli articoli 49 Tfue nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art 9 octies legge 26.04.2012 n 44) per il rilascio di concessioni, aventi clausole di esclusione dal bando, per la mancanza del requisito di capacita economico-finanziaria, in ragione dell'assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti".  Ed ancora "se l'art. 47 della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. 9 octies legge 26/04/2012 n 44) per il rilascio di concessioni di capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di documenti e scelte alternative così come previste dalla normativa sovranazionale". In sostanza ci si interroga sulla legittimità dell'esclusione dalla Gara Monti dell'operatore maltese Betuniq, coinvolto, peraltro e successivamente, nella nota operazione Gambling condotta dalla DDA della stessa procura reggina. Nel caso in cui l'esclusione dalla gara venisse ritenuta illegittima dal giudice nazionale, alla luce dell'orientamento ormai consolidata della Corte di Cassazione, verrebbe disapplicata la norma penale di cui all'art 4 Legge 401/89 che sanziona la raccolta abusiva di scommesse.
 
LA DIFESA BETUNIQ - Secondo la difesa, il bando in questione pur garantendo la partecipazione agli operatori sorti da meno di un biennio, di fatto ha reso impossibile la loro partecipazione, difettando valide opzioni residuali rispetto al conseguimento di ricavi non inferiori ai due milioni di euro, capaci di provare comunque la solidità economico finanziaria dell'impresa. Andava rispettato il principio scaturente dall'art 47 della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 41/03/2004che sancisce, di base, tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria oltre che, al comma V, un rimedio residuale "mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice".

I POSSIBILI SVILUPPI - Non resta che aspettare la decisione. Certo è - come appare da un semplice approfondimento e come sostenuto da diversi esperti in materia - la direttiva appalti del 2004 richiamata non risulta applicabile alle concessioni di servizi quali sono appunto le concessioni per l'esercizio dei giochi e delle scommesse (ovvero dei giochi d'azzardo secondo la definizione Ue).
 

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