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Cassazione ribadisce: 'Ctd sanato può raccogliere scommesse fino a fine concessione'

23 giugno 2016 - 11:53

La Corte di Cassazione ribadisce che i Ctd operanti per società estere aderenti a 'sanatoria' possono raccogliere scommesse fino alla scadenza della concessione.

Scritto da Fm
Cassazione ribadisce: 'Ctd sanato può raccogliere scommesse fino a fine concessione'

 


"Il difensore ha evidenziato che, come risulta dalla documentazione in atti, il punto di raccolta scommesse degli indagati risulta essere nell'elenco di quelli per cui la società 5KS365 ha provveduto alla regolarizzazione, anche con il pagamento dei relativi oneri".

Questo il punto chiave della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva confermato il sequestro preventivo di materiale informatico e documentale ad un esercente per l'esercizio, in mancanza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza, dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, svolta in forza
di un rapporto contrattuale con la società estera SKS365, aderente alla regolarizzazione per emersione fiscale disposta dalla legge di Stabilità. Una questione già oggetto di altre sentenze della Cassazione

 

"Dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse - e indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta da questa Corte in sede comunitaria - ella potrà legittimamente svolgere l'attività in essere, per cui la libera disponibilità delle apparecchiature e dei documenti sequestrati non può in alcun modo aggravare o
protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati", proseguono i giudici.

"In conclusione, come già osservato da questa Corte in casi analoghi (sez. 3, 12 maggio 2015, n. 23960, rv. 263847; sez. 3, 9 aprile 2015, n. 43392), l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività", conclude la sentenza.
 

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