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Ctd, Cassazione ribadisce: 'Vietata raccolta abusiva scommesse'

12 luglio 2016 - 11:06

La Corte di Cassazione respinge ricorso Ctd 'reo' di aver raccolto scommesse abusivamente, interferendo nell'attività dell'operatore autorizzato.

Scritto da Redazione
Ctd, Cassazione ribadisce: 'Vietata raccolta abusiva scommesse'

"Integra il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, 'sub specie' di illecita intermediazione, la condotta del gestore di un centro di servizio che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dai Monopoli per l'attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario ma interferisca, come nella specie, nell'attività di scommessa del cliente".

 

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un Ctd contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per avere abusivamente svolto un'attività organizzata diretta all'accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse di ogni genere mediante l'installazione di computer nonché la predisposizione di materiale cartaceo finalizzato alla effettuazione delle scommesse o dei pronostici.


Secondo la Cassazione "la sentenza impugnata ha esaustivamente e logicamente posto in rilievo la reale
natura dell'attività posta in essere nell'esercizio commerciale in oggetto. In particolare i giudici, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi hanno chiarito che presso i due internet point riconducibili all'imputata
venivano raccolte le somme corrispondenti agli importi delle scommesse che venivano bonificate all'operatore comunitario e che le scommesse venivano inviate tramite il computer al sito della società dall'addetto all'esercizio il quale rilasciava regolare ricevuta al cliente. Sicché, in altri termini, correttamente i giudici hanno concluso nel senso che l'imputata non si limitava ad offrire un mero supporto tecnico allo scommettitore, ma, attraverso la raccolta delle scommesse, l'inoltro all'operatore comunitario della sommessa e del denaro e l'elargizione allo scommettitore dell'eventuale vincita, interferiva in maniera apprezzabile nell'attività di gestione delle scommesse da parte dell'operatore".
 

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