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Ctd, Stanleybet: 'Su decisione tribunale Rimini la parola spetta alla Cassazione'

02 agosto 2016 - 11:07

Sul sequestro attrezzature Ctd disposto dal tribunale del riesame di Rimini Stanleybet attende pronuncia della Corte di Cassazione.

Scritto da Redazione
Ctd, Stanleybet: 'Su decisione tribunale Rimini la parola spetta alla Cassazione'

 

 "Il provvedimento è stato emesso a seguito di un iter processuale che vede la Procura del Tribunale di Rimini in contrasto interpretativo e giurisprudenziale con l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. E’ accaduto, infatti, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini aveva già chiesto il sequestro delle attrezzature del centro Stanleybet ma il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rimini, in data 9.05.2016, non ha accolto la richiesta di sequestro preventivo evidenziando che alla luce delle complesse questioni pregiudiziali, alcune in corso di decisione presso la Corte di Giustizia Europea, è ancora indefinita la condotta che assume rilevanza penale, non essendo ancora chiarito il parametro secondo il quale può essere esclusa la concessione da parte dello Stato italiano in deroga al principio comunitario della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (art. 49 e 56 TFUE)”. Lo precisa a Gioconews.it il gruppo Stanleybet a commento dell'articolo  pubblicato dalla testata il 30 luglio dopo la decisione del tribunale del Riesame di Rimini di accogliere l'appello del pubblico ministero e disporre il sequestro preventivo delle strutture informatiche collocate all'interno di un esercizio commerciale targato Stanleybet.

 

"La Procura ha proposto appello e il Tribunale del Riesame di Rimini ha accolto la richiesta del Pubblico ministero. Il provvedimento dimostra che a Rimini c’è un evidente contrasto interno tra autorità giudiziaria che applica il diritto comunitario così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e autorità giudiziarie che non intendono disapplicare la sanzione penale e riconoscere la supremazia del diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi dell’operatore estero", commenta ancora Stanleybet.

"In realtà, dalla lettura dell’ordinanza, appare che il Tribunale non ha approfondito correttamente il dettato normativo, non ha valutato congruamente i fatti di causa, non ha tenuto conto esattamente della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, nazionale e comunitaria esistente in materia. Il Tribunale ha proposto un'interpretazione dei fatti personalistica, sussumendo la condotta contestata all’indagato in un alveo normativo anacronistico e non certamente aderente alla realtà storico-giuridica del bookmaker Stanley. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento singolare si è discostato dagli innumerevoli provvedimenti emessi dai Tribunale del Riesame su tutto il territorio nazionale in province come Milano, Bergamo, Roma, Napoli, Foggia, Bari, Cagliari, Isernia, Catania, Palermo, Forlì, Frosinone, Firenze e tante tante altre, ove si consente l’operatività dei centri collegati a Stanleybet quale operatore estero discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano", sottolinea il Gruppo.
 
"Il Tribunale non ha correttamente applicato la sentenza Laezza emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 28.1.2016. Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame è stato già impugnato dinanzi la Corte di Cassazione per manifesta violazione di legge. Si attende, pertanto, fiduciosi il vaglio dei Supremi Giudici per ripristinare la legalità e, soprattutto, la certezza del diritto con prevalenza del principi comunitari di libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento della Stanleybet di operare tramiti i centri trasmissione dati anche nella provincia di Rimini", conclude Stanleybet.
 

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