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Cassazione: 'Ctd illegali, legittimi sequestri probatori corpi di reato'

27 settembre 2016 - 11:23

La Corte di Cassazione ribadisce il via libera ai sequestri dei corpi di reato rivenuti in Ctd operanti senza concessione italiana.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Ctd illegali, legittimi sequestri probatori corpi di reato'

 

L'Autorità Giudiziaria "dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reatonecessarie per l'accertamento dei fatti, al secondo comma: sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Il dato normativo consente, di ritenere che, in tema di sequestro probatorio, necessarie per l'accertamento dei fatti, sono solo le cose pertinenti al reato; mentre analoga valutazione non è richiesta per il corpo del reato, e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che, in via generale, ne è prevista la confisca". Si richiama all'articolo 253 del Codice di procedura penale la sentenza con cui la Corte di Cassazione conferma il sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza di Andria, di una somma di denaro ritrovata all'interno di un centro di raccolta scommesse per conto di un operatore estero, in mancanza di concessione e di autorizzazione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 88 Tulps.

 

"Il provvedimento non appare censurabile - si legge nella sentenza - posto che il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro della somma di denaro di € 1.325,00, rivenuta all'interno delle cinque casse, in quanto costituente corpo del reato trattandosi di profitto/provento del reato dell'attività illecita di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione ex art. 88 Tulps e concessione A.A.M.M., motivazione congrua e rispettosa dei principi sopra evidenziati avendo evidenziato il Tribunale la relazione immediata tra la cosa e il reato, peraltro neppure contestata dal ricorrente.
 
"All'atto del controllo - concludono i giudici della Cassazione - nel locale venivano trovati  5 monitor collegati che consentivano le scommesse online, cinque avventori stavano effettuando le scommesse, e il legale rappresentante del centro scommesse era risultato privo dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps, né aveva esibito alcun atto concessorio dell'allibratore straniero, anzi aveva esibito una nota della Questura di Bari del 2014 di rigetto della richiesta di autorizzazione".
 
 
 
 

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