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Cassazione: 'Raccolta scommesse, anche Ced devono avere licenza'

14 ottobre 2016 - 14:23

La Corte di Cassazione sottolinea che per raccogliere scommesse anche i centri di elaborazione dati devono essere dotati di licenza.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Raccolta scommesse, anche Ced devono avere licenza'

 


"Il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa - è integrato da qualsiasi condotta che favorisca le attività di accettazione o di raccolta di scommesse, anche per via telematica, attraverso le quali si pongano a disposizione di terzi scommettitori strutture, apparecchi o strumenti di supporto tecnico".

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso del titolare di centro di elaborazione dati con regolare licenza di Internet point contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per raccolta abusiva di scommesse.


I giudici ricordano che le sanzioni dell'articolo 4 sono applicabili "a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero". Take norma rende illecita, in difetto della suddetta autorizzazione, "qualsiasi" attività organizzata che "comunque favorisca" tanto le attività di accettazione
quanto quelle di raccolta delle scommesse, conclude quindi che "coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all'interno del circuito dell'impresa concessionaria, sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale". La corte infine  ricorda che "la condotta contestata nel capo d'imputazione è appunto lo svolgimento di un'attività organizzata all'accettazione e alla raccolta, per via telematica, di scommesse su eventi sportivi calcistici" per conto di un bookmaker straniero.

 

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