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Ctd Stanleybet, Cassazione annulla con rinvio sequestri preventivi

31 ottobre 2016 - 15:51

La Corte di Cassazione annulla con rinvio i sequestri preventivi di alcuni Ctd Stanleybet disposti dai tribunali di Treviso, Brindisi, Pordenone e Frosinone.

Scritto da Redazione
Ctd Stanleybet, Cassazione annulla con rinvio sequestri preventivi


Pioggia di sentenze dalla Corte di Cassazione in merito ai sequestri preventivi di alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri eventi di alcuni Ctd come prestatori di servizio in Italia della Stanleybet Malta Ltd disposti dai tribunali di Treviso, Brindisi e Pordenone.

Come nel caso di Frosinone i giudici hanno disposto l'annullamento dei provvedimenti con rinvio ai tribunali di merito, che procederanno, nell'esercizio dei poteri a loro "normativamente attribuiti nella fase dell'impugnazione cautelare - e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti - a nuovo esame alla luce di quel che si è qui evidenziato, con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla sussistenza o meno di una concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero".

 

"Il giudice del merito dovrà preliminarmente tenere conto - spettando infatti a questa Corte la 'lettura', invece, dell'articolo 25 cit. onde ricavarne, in diritto, la prospettatanon compatibilità con i principi del trattato alla luce della sentenza Laezza - da un lato che la generale applicabilità della previsione a tutti gli operatori partecipanti alla gara d'appalto del 2012 non esclude l'effetto di deterrenza alla partecipazione stessa lamentato in ricorso e riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia (v. sub § 23 della sentenza Laezza) e, dall'altro, che la pur eventualmente ridotta applicabilità della misura della cessione per effetto della operatività solo a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione non appare incidere in assoluto sulla idoneità in astratto della stessa al perseguimento dell'obiettivo di scoraggiare l'attività illegale. Che tale sia infatti la ratio della misura della cessione dei beni non pare potersi porre in dubbio considerata altresì la volontà in tal senso emergente dai lavori preparatori del dl. 16/2012", evidenziano i giudici.

 

Il bookmaker inglese aveva sollevato la causa alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo per verificare la compatibilità della clausola sulla cessione gratuita della rete a fine concessione contenuta nel bando Monti ai principi europei.

 

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