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Tar Toscana: 'Ctd, no raccolta scommesse senza autorizzazione Tulps'

20 dicembre 2016 - 15:53

Il Tar Toscana ribadisce che i Ctd privi di autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 Tulps non possono raccogliere scommesse.

Scritto da Redazione
Tar Toscana: 'Ctd, no raccolta scommesse senza autorizzazione Tulps'

 

"La qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l'attività suddetta".

 

Lo ribadisce il Tar Toscana in una sentenza che ritiene inammissibile il ricorso di un Ctd che svolgeva l'attività di raccolta scommesse per un operatore estero contro il Questore di Massa Carrara per il rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 Tulps.

Il diniego era stato impugnato dal titolare del Ctd per violazione e falsa applicazione del Trattato CE, disparità di trattamento, violazione del principio del mutuo riconoscimento intercomunitario.


I giudici sottolineano che "il Ctd non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano 'organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all'estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l'intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione".
 

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