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Cassazione: 'Lecito sequestro Ctd senza autorizzazione 88 Tulps'

21 dicembre 2016 - 10:56

La Corte di Cassazione ribadisce che è lecito il sequestro preventivo delle attrezzature per la raccolta scommesse di un Ctd senza autorizzazione 88 Tulps.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Lecito sequestro Ctd senza autorizzazione 88 Tulps'

 

 

Dopo il Tar Toscana, anche la Corte di  Cassazione si esprime in merito all'esercizio della raccolta di scommesse senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 Tulps.

I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso proposto da un gestore di un centro scommesse contro il sequestro preventivo di materiali informatici presenti nei locali disposto dal tribunale di Agrigento per l'esercizio dell'attività di raccolta per conto di un operatore maltese senza l'autorizzazione di
polizia prevista ai sensi dell'art. 88 Tulps.

Attesa comunque la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 88 Tulps -  peraltro neppure richiesta - il tribunale ha sottolineato che la "mancata richiesta di autorizzazione aveva impedito qualsivoglia verifica circa l'esistenza delle condizioni legittimanti, anche in un'ottica di controllo e prevenzione di infiltrazioni delinquenziali, ad operare nello Stato nel settore della raccolta delle scommesse" e che "in ogni caso non poteva trovare applicazione quanto previsto dalla legge di Stabilità n. 190 del 2014", si legge nella sentenza.

I giudici della Cassazione ribadiscono che "l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza, di cui all'art. 88 Tulps, con la
conseguenza che il reato di cui all'art. 4 comma 4-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67 e sentenza Biasci). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, sent. n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario".

Dal canto suo il ricorrente "provvedeva quantomeno ad apertura e ricarica dei conti gioco della clientela, era titolare del centro scommesse sì che la stessa denominazione dell'attività commerciale si richiamava espressamente a quanto ivi era offerto alla clientela, all'evidenza con l'intenzione di sollecitare la stipula di quei contratti col bookmaker estero in tesi sprovvisto di concessione. Quantomeno a livello indiziario, pertanto, l'allestimento del locale integrava a tutti gli effetti il requisito organizzativo richiesto dalla fattispecie perché la condotta assuma penale rilevanza", conclude la sentenza.

 

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