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Tar Lazio:' Scommesse ippiche, no risarcimento per ritardo licenza'

31 gennaio 2017 - 10:24

Il Tar Lazio respinge un ricorso per risarcimento danni di un'agenzia di scommesse ippiche per il ritardo nel rilascio della licenza da parte dei Monopoli.

Scritto da Fm
Tar Lazio:' Scommesse ippiche, no risarcimento per ritardo licenza'

 


E' "coerente alla funzione riparatoria del risarcimento dei danni calcolare – come ha fatto il commissario ad acta - la 'media degli utili di esercizio che la ricorrente ha prodotti, una volta ottenuta la delega per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, da considerare per ogni singolo anno di mancata attività, valutato in relazione alla media ottenuta secondo il criterio del 10 percento' (così dispone la sentenza azionata) ponendo a base del relativo computo le reali condizioni del settore economico interessato negli anni in cui l’Agenzia ricorrente è stata illegittimamente privata della concessione; e non quelle, più favorevoli, relative ad anni successivi".


Con questa motivazione il Tar Lazio ha respinto il reclamo e il ricorso di un'agenzia di scommesse contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per "l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio del 2014, con cui le citate Amministrazioni sono state condannate a risarcire i ricorrenti dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, loro derivati a causa del ritardo nell'adozione del provvedimento di rilascio della delega per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse ippiche nella città di Taranto".

 

Le tre Amministrazioni e l’Unire erano state condannate dal Giudice di primo grado, senza distinzione o graduazione di responsabilità fra di esse, a risarcire alle parti ricorrenti il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale e le spese di giudizio: dopo la sentenza confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello, il ricorso per ottemperanza è stato accolto dalla Sezione che ha "disposto che, a fronte della perdurante inerzia delle Amministrazioni condannate nel procedere a quantificare il risarcimento dovuto, esse dovevano essere dichiarate tenute a dare esatta esecuzione, secondo le modalità di cui alla sentenza di ottemperanza, alla pronunzia azionata, e ciò mediante la proposta, entro e non oltre giorni sessanta dalla ricezione della sentenza di ottemperanza, di una somma a titolo risarcitorio stabilita secondo i criteri delineati dal titolo azionato". Dopo la notifica della sentenza scaturita dal giudizio di ottemperanza, tuttavia, le Amministrazioni intimate si sono astenute dal formulare la proposta risarcitoria secondo i criteri contenuti nella pronunzia azionata e specificati in quella di esecuzione, sicchè si è reso necessario investire dell’incombente il Commissario ad acta designato, che dopo una cospicua attività istruttoria in contraddittorio fra le parti, nel 2016 ha formulato una proposta" che non ha trovato il favore di alcuna delle parti in causa.
 


Ma, per il Tar Lazio è altrettanto infondato "il reclamo proposto dalle Amministrazioni debitrici è infondato; si può, pertanto, prescindere dalla eccezione di tardività sollevata dalla società che vi ha resistito. Non può essere condivisa, infatti, la critica che le Amministrazioni debitrici muovono alla quantificazione del danno emergente, che la sentenza (di merito) del Tar Lazio aveva individuato nella misura pari all’ammontare dei canoni di locazione sostenuti dal ricorrente per i locali da adibire a sede dell’attività, per il periodo di non attività dal 17 maggio 1984.
Secondo il reclamo proposto dall’Avvocatura erariale, in particolare, tale ammontare sarebbe rimasto privo di sufficiente riscontro probatorio, in quanto le ricevute dei canoni prodotte dalla società non sarebbero perfettamente intellegibili, e, inoltre, si riferirebbero solo al mese di novembre di ciascun anno del periodo interessato".


Al riguardo, conclude la sentenza, "il Collegio deve rilevare che nella proposta risarcitoria formulata dal Commissario ad acta non si rinviene operazione alcuna di quantificazione del danno emergente legato alla voce dei canoni di locazione, che è stata ritenuta dall’ausiliario questione da non affrontare, a differenza di quella legata al lucro cessante: e questa affermazione appare del tutto corretta, in quanto la prova di una specifica voce di danno trova la propria naturale sede processuale nel giudizio di merito, nel corso del quale (come attestano le due sentenze di questo Tar e del Consiglio di Stato in atti), peraltro, l’argomento non è stato oggetto di discussione tra le parti".

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