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Cassazione: 'Sì a raccolta scommesse se operatore è sanato'

27 febbraio 2017 - 12:37

La Cassazione ribadisce che si può raccogliere scommesse per un operatore estero che ha aderito alla 'sanatoria' prevista da legge di Stabilità.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Sì a raccolta scommesse se operatore è sanato'

 

"Risulta agli atti che la società, già pacificamente titolare della concessione Adm, ha anche aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione con domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 Tulps nonché di collegamento al totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 643, attraverso la sottoscrizione del disciplinare  dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui è allegato
l'elenco dei punti di raccolta di scommesse in rete fisica, e che ha provveduto al versamento delle somme richieste dalla legge. Pertanto, tale società è legittimata ad operare sul territorio italiano".


Con questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia contro l'annullamento del decreto di sequestro preventivo di computer, emesso nei confronti di un esecente accusato di raccogliere per via telematica le scommesse sportive accettate all'estero dalla
SKS365 Group GMBH con il marchio 'Placet Win 365' con sede in Austria senza la licenza ai sensi dell'art. 88 Tulps.


Nel motivare la sentenza, i giudici della Cassazione ricordano che "l'art. 1, comma 643, L. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità 2015) prevede che: in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il
contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni (si riportano quelle rilevanti ai fini del decidere, nde): a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi del testo unico di cui al R.G. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di Euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dal dl. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015".
 

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