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Tar Lazio: 'Adm documenti controllo su contratti di gestione'

29 marzo 2017 - 16:08

Il Tar Lazio, con una sentenza, dispone l'obbligo per i Monopoli di Stato di fornire atti sul controllo esercitato sul contratto di gestione con i concessionari.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Adm documenti controllo su contratti di gestione'

 


"L’atto ricevuto dalla ricorrente Associazione in data 24 dicembre 2014 si rivela illegittimo perché omette qualunque riferimento, anzi escludendolo, all’esistenza del potere potere/dovere che l’amministrazione è tenuta ad esercitare 'a monte' al fine di approvare eventualmente i contratti – tipo predisposti dal concessionario. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto ricevuto da Agisco il 24 dicembre 2014 impugnato con i motivi aggiunti.
Va da sé che, nell’esecuzione della presente sentenza, l’Adm dovrà rendere noto all’Associazione ricorrente se e con quali modalità ha esercitato il  preventivo controllo con esibizione dei relativi atti ovvero, ove tale controllo non sia mai stato esercitato, dovrà esercitare lo stesso ora per allora
notiziando Agisco dei risultati dell’esercizio del potere".

 

Così recita la sentenza del Tar Lazio che si è espresso in merito al ricorso presentato dal Sindacato Agisco - Associazione giochi e scommesse contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di Snai Spa per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulle istanze reiteratamente presentate dalla ricorrente (l'ultima delle quali con posta elettronica  certificata del 15 luglio 2014, Ndr) e per l’annullamento della nota della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Area monopoli  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricevuta dalla ricorrente il 24 dicembre 2014, con cui l’amministrazione ha rifiutato l’esercizio del potere oggetto dell’istanza della ricorrente.
 
Agisco, dopo aver stipulato il nuovo contratto con Snai e manifestato il suo dissenso rispetto alle clausole di recesso previste, ha chiesto più volte un  parere ai Monopoli in virtù dei suoi poteri di vigilanza, ma l'amministrazione non ha risposto.

LA VICENDA - "I gestori associati in Agisco, anche per via della difficile situazione economica, hanno stipulato il nuovo contratto di gestione predisposto da Snai, malgrado questo contenesse clausole sulla durata e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso non conformi a quanto in proposito disposto dall’art. 15 della convenzione di concessione tra Snai e l’Adm", si legge nella sentenza.
"Agisco, da ultimo con nota inviata via pec il 15 luglio 2014, per i propri associati che operano come gestore per conto del concessionario Snai, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esercitare il proprio potere/dovere di controllo sul rispetto da parte della Snai delle prescrizione contenute nell’art. 15 della convenzione c.d. 'Monti' nell’esecuzione del contratto di gestione sottoscritto con i propri gestori.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha agito avverso il silenzio chiedendo che sia accertato l’obbligo di provvedere sulle richieste.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con atto ricevuto dalla ricorrente il 24 dicembre 2014, ha riscontrato l’istanza del 15 luglio 2014 rappresentando di avere chiesto alla Snai la disponibilità ad un incontro finalizzato ad una soluzione bonaria delle questioni in essere, ma che la Snai ha sostanzialmente rigettato la richiesta di apertura di un tavolo di confronto.
Di talché, l’amministrazione ha sottolineato di avere proposto tutte le iniziative necessarie per una soluzione bonaria della vicenda, la quale riguarda soggetti terzi, non coinvolgendo direttamente l’Agenzia che ha rapporti contrattuali diretti soltanto con i propri concessionari.
Ha inoltre soggiunto che l’art. 15 della convenzione accessiva alla concessione prevede che il contratto tra il concessionario ed il gestore debba avere un contenuto minimo, ma non stabilisce alcun potere di intervento diretto dell’Agenzia e che le sue possibilità di intervento sono molto limitate non potendo andare oltre ciò che è avvenuto, cioè sollecitare le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso.
L’Agenzia ha fatto altresì presente che, nel caso in cui risultassero provate eventuali violazioni dell’art. 15 della convenzione in ordine al contenuto minimo del contratto tra Snai e gestori tali da configurare la lesione dei principi comunitari sulla concorrenza, interverrà ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2010.
Agisco ha impugnato tale atto con motivi aggiunti deducendo essenzialmente che, mentre l’amministrazione sostiene di non avere 'alcun potere di intervento diretto', nella convenzione Adm – concessionari sussisterebbe uno specifico potere di controllo sulla conformità dei c.d. contratti-tipo che il concessionario redige e sottopone per la stipula ai terzi gestori dei negozi.
Nel caso di specie, non si avrebbe notizia di una preventiva approvazione dei contratti-tipo da parte dell’amministrazione, sicché l’Adm avrebbe ingiustificatamente rifiutato qualsivoglia pronuncia in merito".
 

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