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Cassazione annulla sequestro punto scommesse: 'Motivazione errata'

20 aprile 2017 - 10:28

La Corte di cassazione annulla il sequestro preventivo delle attrezzature di un punto scommesse disposto per la nazionalità straniera dell’operatore.

Scritto da Fm
Cassazione annulla sequestro punto scommesse: 'Motivazione errata'

"Nel caso in esame, la motivazione dell'ordinanza non consente alcuna verifica delle ragioni poste a base, dal giudicante, per la decisione adottata e quelle che l'hanno condotta a disattendere le censure difensive come devolute nell'impugnazione, non potendosi condividere il rilievo del Procuratore generale secondo cui l'aver, i giudici del riesame, fatto riferimento agli esiti della perquisizione e sequestro, tale riferimento fosse sufficiente per ritenere sussistente una motivazione".

 

Così la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio al Tribunale di Ragusa per un nuovo esame, l'ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta l'istanza di riesame avverso al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, relativo ad attrezzature informatiche e documenti di un centro scommesse.


"Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, come osservato dal Procuratore generale nelle requisitoria scritta, che il Tribunale ha svolto una articolata motivazione muovendo da un erroneo presupposto e cioè la nazionalità straniera dell'operatore a cui il ricorrente era affiliato e ne ha tratto le conseguenze, partendo da tale errato assunto, che non vi era stata alcuna discriminazione nel caso in esame. La motivazione è chiaramente del tutto scollegata e avulsa dal tema oggetto dell'istanza del riesame, rispetto al quale il Tribunale non risponde. Ed infatti, il ricorrente, quale titolare di PDR e gestore di internet point e corner di gioco collegato a operatore nazionale, censurava il decreto di sequestro preventivo contestando il fumus del reato argomentando la liceità dell'attività svolta, censure disattese con motivazione del tutto avulsa dal perimetro del devoluto e, dunque, radicalmente viziata perché apparente", conclude la sentenza.
 

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