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Decade concessione di Skillplus giocolegale, Adm: 'Mancano garanzie'

21 aprile 2017 - 07:25

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone la decadenza di tre concessioni della società Skillplus giocolegale per non aver fornito le garanzie richieste.

Scritto da Redazione
Decade concessione di Skillplus giocolegale, Adm: 'Mancano garanzie'

 

Ai fini della tutela dell’interesse erariale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la decadenza di tre concessioni, tutte e tre attribuite alla società Skillplus giocolegale srl con sede legale in Roma.

La società, stando a quanto si legge in una nota pubblicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, "a seguito di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 7 luglio 2011, ha sottoscritto l’atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione n.4060 già detenuta, al quale è stato attribuito il codice n. 15171"; manifestando la volontà "di proseguire la raccolta delle scommesse, successivamente alla scadenza fissata al 30 giugno 2016 e sino al verificarsi della condizione prevista dall’art. 1, comma 933, della legge 208/2015 per le concessioni n.4060 e n.4323", e impegnandosi "a fornire le garanzie richieste dall’Agenzia e, quindi, con validità sino al 30 giugno 2018".

 

Skillplus giocolegale s.r.l., per le citate concessioni "aveva, a suo tempo, prestato fideiussioni bancarie per l’importo complessivo di euro 204.758,88, scadute il 31 dicembre 2016" e in prossimità della scadenza delle polizze, "l’Agenzia ha invitato la società ad adeguarne la validità ai sensi dell’art. 20 delle convenzioni di concessione, entro il termine ultimo del 29 marzo 2017"; ma la società "non ha presentato alcuna garanzia, limitandosi a chiedere un incontro con l’Agenzia finalizzato ad ottenere una proroga del termine di un mese". L’Agenzia, nel comunicare il mancato accoglimento della richiesta di proroga, "ha fatto presente che, in caso di mancata consegna delle garanzie, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, al distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale a far tempo dal 4 aprile 2017" e così è avvenuto secondo la tempistica prevista senza che nessuna garanzia fosse fornita all’Agenzia.

"La garanzia, presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa e che la mancata prestazione della manleva è causa di decadenza della concessione, trattandosi di obbligo fondamentale a carico del concessionario e a tutela delle ragioni dell’erario, costituendo un elemento essenziale del rapporto intercorrente tra concedente e privato concessionario", conclude la nota.
 
 

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