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Cds: 'No raccolta scommesse, viola legge Puglia sul Gap'

12 maggio 2017 - 09:24

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società di gioco contro il divieto di prosecuzione della raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
Cds: 'No raccolta scommesse, viola legge Puglia sul Gap'

"In base ad un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi, appare evidentemente prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività dalla parte appellante, ove non sia possibile in concreto collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi".

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Cutrofiano (Le) nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Puglia relativa all'annullamento del divieto di prosecuzione dell'attività per l'esercizio delle scommesse.


Il ricorso aveva chiesto anche l'annullamento della legge regionale della Puglia sul Gap "nella parte in cui prevede che l'autorizzazione per l'esercizio delle sale da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 Tulps non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.

Solo ieri, 11 maggio, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale del distanziometro introdotto dalla legge della Puglia sul Gap per motivi di tutela della salute. 
 

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