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Tar Lazio: 'Scommesse, anche a operatori sanati serve licenza Tulps'

24 maggio 2017 - 11:35

Il Tar Lazio ribadisce che la licenza Tulps per la raccolta di scommesse è requisito fondamentale anche per i concessionari stranieri regolarizzati.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Scommesse, anche a operatori sanati serve licenza Tulps'

 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un operatore di gioco straniero contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento del provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui si è subordinata l'autorizzazione alla voltura dei punti di raccolta scommesse sostituendi, con possesso della "previa regolarizzazione fiscale dei primi" al rilascio della licenza ex art. 88 Tulps.

I giudici ricordano che la società ricorrente, come indicato negli scritti difensivi dell’Avvocatura Generale dello Stato, "ha concluso, con esito positivo,  la procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, procedendo al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica pregressa dovuta sino al 31 dicembre 2014, secondo i termini e nella misura stabilita dalla legge" e che "l’art. 14, comma 5, lett. e), del disciplinare stipulato in data 27 febbraio 2015, come in precedenza evidenziato, tra gli adempimenti relativi alla rete  dei punti di raccolta, ha previsto la comunicazione ad Adm, 'per la preventiva autorizzazione', secondo le modalità da questa indicate con apposito provvedimento, delle informazioni relative ai propri punti di raccolta nonché i casi di cambio di ubicazione o di titolarità del gestore del punto di raccolta; la preventiva autorizzazione alla voltura, vale a dire al cambio di ubicazione o di titolarità del gestore del punto di raccolta, quindi, è in ogni caso necessaria".
 
Tale previsione del disciplinare, si legge nella sentenza "non è incompatibile, ma è anzi coerente con l’argomentazione secondo cui, una volta conclusa l’intera procedura di regolarizzazione, la posizione dell’impresa 'regolarizzata' deve ricevere un trattamento analogo a quello spettante ai concessionari per i quali, come evidenziato dall’amministrazione e non contraddetto dalla ricorrente, la raccolta delle scommesse è possibile presso i propri punti solo dopo il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps; il principio della continuità e dell’immediatezza delle raccolte delle scommesse ha la sua ratio nell’evitare l’interruzione dell’attività che, svolta  illegalmente alla data del 30 ottobre 2014, diviene legale a seguito della regolarizzazione, per cui certamente attiene allo spazio temporale relativo all’iter procedimentale di regolarizzazione ed alla struttura dei punti di raccolta esistenti al momento in cui la regolarizzazione ha luogo; tale regime derogatorio, viceversa, non ha più ragione di essere quando la regolarizzazione è intervenuta, atteso che, proprio il principio di parità di trattamento, impone che le imprese che operano legalmente, concessionari ed imprese 'regolarizzate', debbano essere soggette alla medesima disciplina; il principio di continuità della raccolta, pertanto, trova applicazione per i punti di raccolta originariamente regolarizzati, ma non per quelli in relazione  ai quali la ricorrente ha chiesto il trasferimento dopo l’intervenuta regolarizzazione per proprie esigenze commerciali".
 
In altri termini, "una volta intervenuta la regolarizzazione della posizione, che fotografa una realtà in qualche modo statica, vale a dire la realtà dei punti vendita esistenti durante l’iter regolarizzatorio, non sussiste alcuna ragione per disciplinare diversamente i punti vendita del soggetto 'regolarizzato', che è divenuto anch’egli titolare del diritto alla raccolta legale delle scommesse, da quelli dei concessionari; la possibilità di raccogliere scommesse nelle more del rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps, in definitiva, riguarda solo i punti originariamente emersi, ma non i punti presso i quali si intende trasferire l’attività una volta che l’impresa è divenuta titolare del diritto alla raccolta legale; tale interpretazione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall’art. 1, comma 643, lett. h), della legge n. 190 del 2014 che, nel consentire implicitamente l’attività di raccolta delle scommesse nelle more del rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 88 Tulps, disciplina l’attività dei punti di scommessa 'regolarizzandi', per i quali vige il principio di continuità, ma non anche l’attività di quelli “regolarizzati”, che fuoriescono dalla ratio e, quindi, dall’ambito applicativo della norma; la circostanza rappresentata dalla ricorrente secondo cui l’equiparazione tout court ai concessionari produrrebbe comunque una lesione alla parità di trattamento in quanto la durata delle concessioni è maggiore rispetto a quella della
ricorrente, pari a soli 18 mesi, salvo limitate proroghe temporali, non può ritenersi persuasiva in quanto la disciplina, che la stessa ricorrente definisce 'agevolatrice', della regolarizzazione riguarda, come detto, la struttura di rete esistente al momento in cui la regolarizzazione opera al fine di trasformare la struttura da illegale in legale, ma, una volta intervenuta la regolarizzazione, la decisione di trasferire i punti vendita rientra nella sfera discrezionale dell’impresa, ormai soggetto legale del mercato, la cui strategia commerciale non richiede più l’applicazione di una disciplina agevolatrice”, concludono i giudici.
 

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