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Gioco, Tar Veneto: 'Venezia, sì a distanziometro di 500 metri'

03 luglio 2017 - 11:36

Per il Tar Veneto il distanziometro di 500 metri fissato dal regolamento sul gioco del Comune di Venezia è ragionevole e proporzionato.

Scritto da Francesca Mancosu
Gioco, Tar Veneto: 'Venezia, sì a distanziometro di 500 metri'

 


"La distanza di 500 metri calcolata in linea d’aria, rapportata all’estensione territoriale del Comune di Venezia, appare ragionevole e proporzionata, anche considerando che: “solo tale modo di misurazione consente di ottenere una univoca certezza della distanza tra due luoghi (che oltretutto rimane invariata nel corso del tempo), a differenza del “percorso pedonale più breve” che non solo può dare adito a profili di opinabilità ma ben può modificarsi nel corso degli anni.”


Questo uno dei principi a cui si richiama il Tar Veneto nel respingere il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Venezia per l'annullamento della nota con cui il ricorrente è stato diffidato ad esercitare l'attività di giochi e di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso, con specifico riferimento al “Regolamento comunale in materia di giochi” pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Venezia nel 2016.


"Ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento comunale in materia di giochi - si legge nella sentenza, i luoghi 'sensibili' (ovvero frequentati da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo) sono: 1) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado; 2) i luoghi di culto; 3) gli impianti sportivi ed i centri giovanili o gli altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori; 4) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette; 5) i giardini, i parchi e gli spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non; 6) i siti museali; 7) le caserme, le aree a servizi, le cliniche, i luoghi di particolare valore civico.
Nel presente caso l’attività di sala scommesse svolta dalla società ricorrente è stata diffidata dal Comune di Venezia in quanto collocata ad una distanza inferiore ai 500 metri, calcolati in linea d’aria, rispetto a due scuole, due impianti sportivi, due parrocchie ed un teatro (diffida impugnata, All. 10 del fascicolo di parte ricorrente)".
 
 
NESSUN "EFFETTO ESPULSIVO" - Secondo i giudici il ricorrente non può "lamentare l’effetto espulsivo causato dalla nuova disciplina regolamentare (ovvero la circostanza che, secondo la tesi esposta nel ricorso, rispettando la distanza minima di 500 metri in linea d’aria da tutti i luoghi sensibili elencati dal citato art. 6, l’apertura di nuove sale giochi o nuove sale scommesse sarebbe ammessa solo nell’1,2 percento del territorio del Comune di Venezia), in quanto tale effetto sarebbe comunque la risultante della sommatoria di tutte le sette categorie di luoghi sensibili sopra elencate e previste dall’art. 6 del Regolamento comunale.
Al contrario, nel presente caso, il gravato provvedimento di diffida è motivato sul presupposto che l’odierna ricorrente non rispetta la distanza minima con riferimento a due scuole, due impianti sportivi, due parrocchie ed un teatro (luoghi rientranti in quattro delle sette categorie di cui all’art. 6 del citato Regolamento), con la conseguenza che l’odierna ricorrente non vanta alcun interesse, nel presente giudizio, ad impugnare la previsione regolamentare laddove qualifica, come luoghi sensibili, le strutture residenziali o semiresidenziali, i giardini, i parchi, gli spazi pubblici, i siti museali, le caserme, le cliniche, in quanto tali ulteriori luoghi sensibili non vengono in luce nel presente giudizio.
Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il lamentato effetto espulsivo si sarebbe verificato già solo considerando, come luoghi sensibili, le scuole di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi ed i teatri (gli unici luoghi sensibili che sono venuti in luce nella presente fattispecie), essendo inammissibile per difetto di interesse (prima ancora che infondata) una censura con la quale si lamenti la sproporzione e la irragionevolezza di un effetto espulsivo dedotto come conseguenza dell’operare congiunto di tutti i luoghi sensibili previsti dal Regolamento comunale, qualora, come nel presente caso, solo una parte di tali luoghi sensibili sia stata presa in considerazione dall’Amministrazione comunale per l’adozione del provvedimento di diffida".
 

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