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Tar Sicilia: 'No licenza scommesse se in società con pregiudicati'

28 luglio 2017 - 14:06

Il Tar Sicilia ribadisce il rigetto della licenza per la raccolta di scommesse se in società con pregiudicati per reati mafiosi.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'No licenza scommesse se in società con pregiudicati'

 

"La prognosi di ingerenza del suocero del ricorrente nella gestione dei punti scommessa allo stesso intestati è stata ritenuta ragionevole da questo Tar nelle sentenze con cui sono stati rigettati i ricorsi alle cui ampie motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi.
Per le medesime ragioni va ritenuta non irragionevole la determinazione (caratterizzata da elevata discrezionalità) che anche il punto scommesse gestito dall’odierno ricorrente era riconducibile alla medesima regia criminosa.
Come detto appare, infatti, anomala la determinazione di permanere all’interno della medesima società con il ricorrente malgrado la chiara presa di posizione della Questura che lo aveva ritenuto soggetto non idoneo (sotto il profilo morale) a gestire punti scommesse".

Con questa motivazione il Tar Sicilia ha rigettato, in quanto infondato, il ricorso del titolare di un punto scommesse contro Questura di Palermo, ministero dell’interno e Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annullamento del decreto con il quale la Questura di Palermo ha rigettato l’istanza finalizzata a ottenere il rilascio della licenza di Pubblica sicurezza, ex art. 88 Tulps, per esercitare la raccolta in seguito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dalla legge di Stabilità 2015.
 

"Il richiedente, seppur di condotta irreprensibile, era socio di una società che gestiva centri scommesse formalmente intestati a soggetti aventi precedenti per reati mafiosi", si legge nella sentenza del Tar Sicilia, perciò per i giudici "appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i legami di natura parenterale, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a supportare autonomamente un’informativa negativa (come anche un diniego di autorizzazione), assumendo rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o all’amministratore della impresa, ovvero risulti sussistente un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata".
 

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