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Tar Puglia: 'Distanziometro vale anche per Ctd sanati'

02 agosto 2017 - 11:22

Il Tar Puglia ricorda che il distanziometro previsto dalla legge sul Gap vale anche per i Ctd sanati, se autorizzati dopo la sua entrata in vigore.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Distanziometro vale anche per Ctd sanati'


"Il punto scommesse della ricorrente non rientra nel regime 'derogatorio' (con durata sino al 20 dicembre 2018) di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale Puglia n. 43/2013, in quanto la necessaria licenza di Pubblica sicurezza per la gestione del punto di raccolta su rete fisica (di cui all’art. 1, comma 643 della L.n. 190/2014) è stata alla medesima rilasciata solo in data 6 ottobre 2015 , e, quindi, dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 43/2013;  sicchè la - generica - 'Data inizio attività' del 27 giugno 2013 (di cui alla visura camerale in atti) è a tal fine irrilevante (e, peraltro, la  'regolarizzazione'” della posizione degli esercenti, ex art. 1, comma 643 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, rileva unicamente ai fini fiscali)".

 

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Puglia ha rigettato il ricorso del titolare di punto di raccolta scommesse affiliato ad un operatore straniero  che ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di Stabilità 2015 contro la determinazione con cui il Comune di Gallipoli ha disposto la cessazione immediata della gestione per la violazione del divieto sancito dall’art. 7, comma 2 della legge regionale Puglia n. 43/2013 (stante l’ubicazione dell’esercizio in un raggio inferiore a 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili)”.
 
 
"Il requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima dai cosiddetti 'luoghi sensibili' (ex art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013) per l’esercizio dell’attività è 'connaturato' all’ubicazione del punto vendita e la relativa carenza non può che comportarne la cessazione; sicchè l’ordine di cessazione immediata dell’attività è provvedimento doveroso (anche in applicazione analogica dell’art. 19 terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.) in mancanza della distanza minima di cinquecento metri dai cosiddetti 'luoghi sensibili' (mancanza che, ex se, giustifica il provvedimento gravato, con la conseguente insussistenza della - pure dedotta - violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990)", si legge nella sentenza.
 

Infine i giudici ricordano che "il provvedimento impugnato attiene all’espletamento dei poteri conseguenti all’attività di controllo di spettanza comunale (essendo, peraltro, l’autorizzazione del Questore rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013, in base al quale - per quanto di rilievo - 'L'accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…' (cioè, in materia di distanze dai 'luoghi sensibili') '… spettano al Comune territorialmente competente' (nel caso di specie, appunto, il Comune di Gallipoli)".
 

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