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Scommesse e Ctd: spunta l'idea di azioni collettive per recupero imposta unica

26 febbraio 2020 - 14:31

Alla luce della pronuncia di oggi della Corte di giustizia europea in materia di imposta unica per i Ctd, emergono nuove sensibilità nel settore.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Scommesse e Ctd: spunta l'idea di azioni collettive per recupero imposta unica

La pronuncia di questa mattina della Corte di giustizia europea sull'imposta unica sembra risolvere, almeno in parte, l'annoso contenzioso tra i bookmaker senza concessione e lo Stato italiano. Ma apre anche a nuovi fronti e ulteriori, possibili, contenziosi. Come quello ipotizzata dal consulente esperto di betting, Riccardo Calantropio, già intervenuto sul tema dell'imposta unica, che pone, questa volta, il problema dell'esistenza di presupposti di azioni collettive dei gestori di Centri trasmissione dati (Ctd) verso i propri bookmaker esteri di riferimento, per il recupero delle somme pagate o ancora da pagare per l'imposta unica dal 2011 ad oggi. Ciò anche in virtù delle cartelle esattoriali ricevute o da ricevere, in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale del 2018 e della Corte Ue di oggi, 26 Febbraio 2020.

Il problema nasce dal dibattito sorto sul web tra il consulente e un ex gestore di un Ctd, il quale aveva ricevuto delle cartelle esattoriali per il periodo successivo al 2011 ed antecedente alla sanatoria del 2015. 
“Occorre ricordare, nel merito, i punti 4.3 e 4.4 della Sentenza della Corte Costituzionale N. 27 del 2018 sulla solidarietà passiva tra bookmaker e co-obbligato gestore di Ctd – spiega Calantropio – i quali recitano come segue: (4.3.)In riferimento al denunciato difetto di congruità e proporzione dell’intervento legislativo rispetto alle finalità perseguite, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario.
Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, tale scelta legislativa risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo. Inoltre, la censura riguardante la parificazione tra ricevitorie e bookmakers concessionari non tiene conto della previsione dell’obbligazione tributaria gravante in solido sul soggetto per conto del quale l’attività è esercitata. La previsione della solidarietà passiva per l’assolvimento dell’imposta in esame è contenuta nello stesso art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010. D’altra parte, rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi”.
“(4.4.) Quanto alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D’altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell’importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.
Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell’imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 53 Cost.”
“Questa responsabilità in solido, tra gestore e bookmaker – rileva ancora il consulente - è stata espressamente sottolineata anche nel commento di AdM dopo la sentenza della Corte di oggi: 'Compatibile con il diritto dell’Unione, la normativa nazionale che assoggetta ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati stabiliti in Italia e collegati con bookmakers esteri, i quali sono responsabili in solido. Si auspicano, pertanto, come per il problema della tassazione delle vincite in Ctd di bookmakers esteri senza concessione, dei pareri di avvocati ed esperti, in modo da orientare le scelte dei gestori, ed ex gestori, che si trovassero nelle condizioni del caso, se i bookmaker si rifiutassero di rimborsare e pagare in tutto o in parte, o secondo criteri illogici, al loro posto l’imposta unica pregressa; e non dando anche assicurazioni pubbliche ed inequivocabili in merito”.

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