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Combattimenti tra animali, pene più aspre in caso di scommesse

07 novembre 2020 - 09:25

Brambilla e altri portano in Aula l'orrore dei maltrattamenti sugli animali, il ministro della Giustizia fa il punto su combattimenti clandestini e scommesse vietate.

Scritto da Redazione
Combattimenti tra animali, pene più aspre in caso di scommesse

"Decisamente inasprita la risposta sanzionatoria per le singole condotte incriminate di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, peggio se accompagnate da raccolta di scommesse". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla e altri deputati sull'orrore di Priolo (Siracusa) ha fatto il punto sulle pene previste.

Nella provincia siciliana, come ricordato nell'interrogazione parlamentare, un pensionato di 69 anni avrebbe legato le zampe anteriori di un cane randagio al paraurti posteriore della propria auto, trascinandolo a lungo su una strada di campagna. L’animale, nonostante le immediate cure veterinarie ricevute, è deceduto. Il pensionato non avrebbe fornito spiegazioni. "Si chiede di sapere- scrivono gli interroganti - quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per inasprire e rendere effettive le sanzioni penali (incluso il carcere) a carico dei soggetti che si macchiano di tali ripugnanti reati".

"La materia specifica - ha detto Bonafede - è stata oggetto di intervento con la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante 'Disposizioni concer- nenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate', volta a trasformare in delitti gli illeciti in materia di animali, originariamente puniti come contravvenzioni dal codice penale, nonché ad inasprire decisamente la risposta sanzionatoria per le singole condotte incriminate.

In particolare - prosegue il ministro - con il suddetto intervento è stato inserito nel libro II del codice penale il titolo IX-bis intitolato 'Dei delitti contro il sentimento per gli animali', composto di cinque articoli, quattro dei quali introducono nuove figure delittuose. Per alcune delle condotte incriminate, il trattamento sanzionatorio è stato ulteriormente inasprito dalle disposizioni della legge 4 novembre 2010, n. 201, recante 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno'. La prima fattispecie introdotta nel codice penale con la legge n. 189 del 2004, 'Uccisione di animali' di cui all’articolo 544-ter, incrimina la condotta di chiunque cagioni la morte di un animale.

La norma  ha spiegato il titolare del dicastero di Giustizia - introduce un reato comune, a forma libera; la condotta descritta dalla fattispecie ricalca quella dell’omicidio di cui all’articolo 575 del codice penale; il legislatore ha però individuato fra gli elementi oggettivi del fatto anche quelli dell'assenza di necessità e della crudeltà. La forbice edittale oggi prevista va da un minimo di quattro mesi ad un massimo di due anni di reclusione.

Segue il delitto di 'Maltrattamento di animali', rubrica sotto la quale l’articolo 544-ter del codice penale riunisce più ipotesi autonome di reato. Tra queste sotto la rubrica 'Spettacoli o manifestazioni vietati'- ha spiegato ancora Bonafede - , l’articolo 544-quater sanziona con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

SCOMMESSE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - Questa disposizione prevede una circostanza aggravante: il secondo comma dell’articolo 544-quater commina un aumento della pena da un terzo alla metà di quella di cui al comma primo, per il caso che le condotte incriminate siano commesse in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o se da esse deriva la morte dell’animale.

L’articolo 544-quinquies del codice penale, sotto la rubrica 'Divieto di combattimento tra animali', contiene, infine, più fattispecie autonome di reato. La prima attiene alla condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti e o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Per tali condotte è prevista una pena più elevata rispetto a quella comminata per tutte le altre fattispecie incriminatrici di cui è composto il titolo IX-bis: si parte infatti da un minimo edittale di un anno di reclusione e 50.000 euro di multa sino a raggiungere il limite massimo di tre anni di reclusione e 160.000 di multa.

Detta pena può essere ulteriormente aggravata da un terzo alla metà qualora ricorra una delle circostanze aggravanti che la medesima disposizione elenca: si tratta dell’ipotesi in cui le attività vietate siano commesse in concorso con minori o ad opera di persone armate, del caso in cui le attività sono promosse mediante l’utilizzo di materiali che riprendono combattimenti, o, infine, se l’autore del reato provvede, in qualsiasi maniera, a registrare i combattimenti o le competizioni.

Le ulteriori figure autonome di reato che l’articolo in esame sanziona incriminano condotte propedeutiche o accessorie rispetto a quella della promozione, organizzazione e direzione di combattimenti o competizioni: si tratta dell’allevamento e dell’addestramento di animali destinati al combattimento, della messa a disposizione degli animali da parte dei proprietari consenzienti e dell’organizzazione e dell’effettuazione di scommesse sui combattimenti e le competizioni vietate. Per ciascuna di dette condotte la pena comminata è quella della reclusione da tre mesi sino a due anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro".

 

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