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Scommesse, partner pregiudicato e licenza respinta: CdS conferma

05 febbraio 2021 - 10:15

A determinare il diniego di una licenza da parte della questura, per aprire un'attività di raccolta scommesse, le frequentazioni della richiedente: si esprime anche il Consiglio di Stato.

Scritto da Redazione
Scommesse, partner pregiudicato e licenza respinta: CdS conferma

Passa per la questura di Bari, poi per il Tar della Puglia e il Consiglio di Stato la storia di una cittadina che aveva richiesto la licenza per aprire un'attività di raccolta scommesse.

Negatale in prima istanza, la donna ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale ma il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza in ragione di un serie di elementi. In particolare l’essere stata la ricorrente fermata a bordo di un’auto unitamente a soggetto pregiudicato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti; esistenza di una relazione sentimentale consolidata con l'uomo, soggetto pregiudicato e deferito all’Autorità giudiziaria per reati gravi in materia di armi; l’essere stato notato spesso nella fase di allestimento dell’esercizio commerciale nonostante fosse destinatario di un’ordinanza di cessazione di attività di raccolta scommesse; l’essere stato tratto in arresto per diversi reati.

La donna non ha ottenuto la licenza nemmeno rivolgendosi al Consiglio di Stato che ha rigettato l'appello. Il provvedimento impugnato - hanno rilevato i giudici della terza sezione del CdS non ha inteso esprimere alcuna valutazione punitiva, ma ha desunto da alcuni elementi fattuali, inerenti la vita e le frequentazioni dell’appellante, un motivato giudizio prognostico assolutamente plausibile in punto di sussistenza di controindicazioni al rilascio di una licenza peraltro relativa ad attività 'sensibile', quale la raccolta di scommesse".

Riferendosi alle competenze della Questura in materia di pubblica sicurezza, il CdS ha altresì specificato che "l’esercizio del potere in questione, è ampiamente discrezionale proprio in ragione dell’oggetto, è sindacabile nei ristretti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza. Nel caso di specie - osservano - non soltanto non è dato ravvisare alcun profilo di difformità dal parametro normativo avente simili caratteristiche, ma l’univocità degli elementi raccolti, e la loro convergenza sul piano inferenziale, non consentiva all’amministrazione altro e diverso esito provvedimentale".

 

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