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Ctd, sentenza Cassazione: Stanleybet "Sistema concessorio è discriminatorio solo per noi"

04 giugno 2012 - 10:46

Si è avuta oggi notizia della storica sentenza n. 305/2012 della Suprema Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria dalla Corte lo scorso 16 Maggio 2012. La vicenda nasce dal sequestro di un locale collegato ad un allibratore austriaco avvenuto il 17 maggio 2011 a Palermo con decreto di sequestro del Gip di quel tribunale. Il tribunale del riesame di Palermo confermava il sequestro, in data 31 maggio 2011, “essendo risultato che nel locale in questione era svolta attività ... senza la prescritta autorizzazione”.

Scritto da Redazione GiocoNews

L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, sul presupposto che “... la Corte di Giustizia ha affermato che la normativa italiana sui bandi di gara per le attività di scommesse contiene delle restrizioni alla libertà di stabilimento e che il divieto sancito penalmente dall’art. 4 comma 4Bis legge 401/1989 costituisce una restrizione alla libera circolazione di servizi”. Dopo una lunga disamina della normativa, citando sia la sentenza Placanica che la nuova pronuncia Costa-Cifone (peraltro uscita mentre venivano scritte le motivazioni della sentenza avversa all’operatore austriaco) la Cassazione perviene secondo Stanleybet a storiche conclusioni. “Innanzitutto – afferma il bookmaker inglese - dichiara l’infondatezza del ricorso e la conferma del sequestro, statuisce  l’applicazione della sanzione penale al ctd dell’operatore austriaco ‘in quanto non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l’allibratore austriaco ... per il quale l’indagato operava, sia stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione e non sia stato posto successivamente in condizione di poter effettivamente rimediare alla illegittima esclusione’. La Corte poi, riferendosi alla Costa-Cifone, afferma che l’infondatezza del ricorso viene confermata anche alla luce di tale sentenza. Infatti, secondo la Suprema Corte, ‘La sentenza Costa-Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd e dei CTD che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali  previste dall’art. 4 legge 401 e dall’art 88 tulps, dal momento che si tratta di società ... che era stata illegittimamente esclusa dalla gara per l’assegnazione delle concessioni nel 1999 e non era stata messa in condizione di partecipare alla gara del 2006, con la conseguenza che la normativa italiana che esclude Stanley dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società, violazione degli art. 43 e 49 del Trattato’. In altri termini, conclude lapidariamente la Cassazione: ‘... la violazione dei principi del Trattato e l’incompatibilità delle norme incriminatrici si raffigurano soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti’. Com’è noto, solo Stanley e i suoi ctd si trovano in questa condizione e quindi la Suprema Corte di Cassazione conclude confermando che: ‘Qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato, ..., con l’ulteriore conseguenza che i [ctd/ced] che operano per società che non si trovano nella detta situazione senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia non sono esenti dalle sanzioni penali’”. Secondo il bookmaker “è stato chiarito che solo Stanley o chi si trovi nella stessa situazione è escluso dalle sanzioni penali. Non vale il semplice riferimento al fatto che il sistema possa essere stato discriminatorio se non è provato in che modo il sistema abbia discriminato effettivamente un operatore. Viene quindi confermata l’estraneità al perimetro della legalità di operatori come CBM, Goldbet, Sky365, Betuniq, 1128, e di tutti quelli che dopo la Costa-Cifone stanno correndo a procurarsi inutili licenze maltesi o austriache a meno che non possano chiarire e dimostrare di fronte ai tribunali italiani in che modo la normative li abbia effettivamente limitati, vincolati e, quindi, discriminati per ben tredici anni come è avvenuto per Stanley.  La confusione è finita. La Suprema Corte di Cassazione Penale ha definitivamente chiarito che il perimetro legale nel settore del gioco prevede i concessionari Aams e Stanley e non comprende nessun altro operatore che non sia in grado di dimostrare una discriminazione subita.

Vale la pena di ricordare che la Cassazione aveva già concluso per l’applicazione della sanzione penale all’operatore Goldbet in due diverse sentenze anche prima della Costa- Cifone: sezione III sentenza n. 5914/2010 e sezione IV n. 20375/2010. Con la pronunzia della Corte si consolida l’alleanza tra Stanley ed i Concessionari, per perseguire, attraverso tutte le autorità di controllo italiane, Questure e Comandi della Guardia di finanza, l’immediata chiusura di qualunque ctd/ced affiliato ad operatore diverso da Stanley”.

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