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Calcioscommesse: Codacons chiede astensione a Corte di giustizia federale per mancanza di terzietà

02 luglio 2012 - 09:37

Oggi, nel corso dell’udienza d’appello dinanzi la Corte di Giustizia Federale della FIGC in merito all’esclusione del Codacons dal processo calcioscommesse, l’associazione – rappresentata dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gianluca Di Ascenzo e Giuliano Leuzzi – chiederà la sospensione del processo per mancanza dell’indispensabile requisito di terzietà da parte dell’organo giudicante. La Cgf respinge i ricorsi di Codacons e Federsupporter

Scritto da Sm

“La commissione che ora si trova a dover  giudicare, altro non è che un organismo di Giustizia nominato dal Consiglio Federale della FIGC - spiega il Codacons - circostanza questa che non può che far sorgere un legittimo dubbio sul conflitto di interessi sussistente in capo a chi debba giudicare una condotta concorsuale di chi l’ha nominato. Alla luce della gravità dei fatti contestati, ossia le vicende legate al caso del calcioscommesse, non si può non considerare che la FIGC abbia gravemente omesso di esercitare le funzioni di controllo, soprattutto mediante le apposite commissioni, rendendosi pertanto fortemente responsabile, quale Autorità Ordinamentale che si rapporta con l’ordinamento statale, di un omesso controllo sull’operato dei propri tesserati e sulla trasparenza e lealtà sportiva del giuoco calcio”.

“L'obbligo di astensione per incompatibilità da parte dei soggetti membri di organi collegiali – scrive ancora il Codacons nell’istanza presentata alla Corte -  ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità. L'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione”.

L’associazione chiede dunque alla Corte di Giustizia Federale della FIGC di astenersi dal giudicare per mancanza del requisito di terzietà ed imparzialità. In caso di mancata astensione, scatterà la denuncia per violazione dell’art. 328 del Codice Penale (Rifiuto e Omissione di atti d’ufficio).

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