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Sì del Consiglio di Stato al decreto sul betting exchange: “Più chiarezza su norme protezione minori”

15 ottobre 2012 - 08:45

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso il suo parere sullo ‘Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante il regolamento per la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta per giocatori su eventi sportivi e non sportivi’, ossia il cosiddetto betting exchange, scendendo nel dettaglio del 14 articoli di cui è composto. Il Tar annulla la gara per gli scontrini del Lotto: la produzione resta riservata alla Zecca

Scritto da Anna Maria Rengo

Il parere è sostanzialmente positivo, in quanto il Consiglio di Stato elenca numerose, ma piccole, correzioni di natura principalmente firmale al testo presentato dal Mef. Tra le più sostanziali, quelle che chiedono una formulazione più chiara degli articoli che riguardano gli strumenti di autolimitazione e autoesclusione da parte del giocatore, oltre ad una maggiore chiarezza delle disposizioni che regolano revoca e decadenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.

LE OSSERVAZIONI

Sul preambolo: con riguardo al quarto “Visto” relativo all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è opportuno che il riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze venga corretto con riferimento al Ministero delle finanze, mentre con riguardo all’ottavo “Visto” il riferimento sia non al Ministero delle finanze, ma al Ministero dell’economia e delle finanze; con riguardo allo stesso quarto “Visto” è opportuno aggiungere all’espressione finale “della legge 18 ottobre 2001, n. 383” le seguenti parole: “concernente la stessa potestà regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi”; con riguardo all’undicesimo “Visto” relativo all’articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto legge n. 39/2009” è opportuno semplificare il testo che va da “relativamente” a “posta unitaria di gioco” sostituendolo con la seguente espressione “stabilisce la misura dell’aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco”.

Sul testo dell’articolato:

All’articolo 1:

- comma 1, seconda e terza riga: le parole “e l’imposta unica” andrebbero sostituite dalle parole “nonché l’imposta unica”;

- comma 2 : sembra opportuno integrare le definizioni con quelle relative ai termini tecnici contenuti nei successivi articoli del regolamento quali:

a)consumatore (art. 2, comma 2, terza riga);

b)programma di avvenimenti personalizzati e complementari (art. 3, comma 1, seconda riga,);

c)scommettitore (art. 4, commi 9, terza riga, 10, prima riga e 11, terza riga);

d)giocatore (art. 5, comma 1, seconda riga; art. 11 in rubrica, art. 7, comma 2);

e)controversie (art. 12, comma 1 e in rubrica);

f)reclamo (art. 12, comma 2);

g)liquidazione del mercato (art. 12, comma 2, seconda e terza riga; lettera gg) del comma 2);

h)partecipante (art. 6, comma 2).

Per quanto riguarda i termini di cui alle precedenti lettere a), c), d), h), è opportuno valutare se sia indispensabile la loro contestuale presenza nel testo o se sia più opportuno, invece, qualora non sussistano differenze di significato tra esse o alcune di esse, provvedere a ridurre gli stessi termini.

All’articolo 2:

-comma 3: Dopo le parole “procedura di accettazione” sarebbe opportuno aggiungere le parole “fermo, restando l’esposizione massima in relazione a ciascuna offerta”.

All’articolo 6:

-comma 2: la frase “decreto del Ministro delle finanze 1 marzo 2006, n. 111” va modificata con la frase “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni”, come del resto già figura nel successivo articolo 7, comma 1.

All’articolo 7:

-la rubrica va modificata in “Pubblicità dell’esito degli eventi e comunicazioni”.

All’articolo 8:

-potrebbe essere utile una riflessione sul significato della espressione “esposizione massima” prescelta dal giocatore, nel senso di verificare la opportunità di stabilire un limite ad essa, secondo criteri da definire da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, criteri da associare a quelli individuati al comma 2, dell’articolo 8.

All’articolo 9:

-comma 3: sembrerebbe opportuna una forma di specificazione sulle modalità di calcolo da comunicare preventivamente all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non essendovi traccia di tali modalità, né delle definizioni contenute nell’articolo 1, né in altra parte del testo. Sarebbe poi da verificare il motivo per cui solo le variazioni delle modalità e non anche la prima formulazione di esse, debbano essere preventivamente approvate.

All’articolo 10:

- comma 1, lettera b, il riferimento alle quote, anche aggiornate, di cui all’articolo 1 del testo merita una specificazione, considerando che, nelle definizioni di all’articolo 1 del testo,si fa riferimento alla quota finale e alla quota prescelta.

All’articolo 11:

- comma 1: sarebbe opportuno una migliore specificazione, sia dell’attività di promozione che di quella di impedimento delle scommesse da parte dei minori, specificando per questi ultimi l’età rispetto a cui si è minori o, invece, utilizzando il termine minorenni che è giuridicamente più comprensibile;

- comma 2: come per il precedente comma, si è scelto di utilizzare la formula testuale contenuta nell’articolo 24, comma 17, lettera e) ed f) della legge n. 88/2009 con riferimento agli strumenti per l’autolimitazione e l’autoesclusione. Risulterebbe, però, opportuno introdurre anche il termine “accorgimenti” insieme con il termine “strumenti” e, ove possibile, specificare il senso dei due termini, in modo da rendere più attuabile la previsione da parte del concessionario.

All’articolo 12:

- comma 2, terza riga: dopo la parola “mercato” e prima dell’espressione “la Commissione” è opportuno inserire la frase “Il reclamo va notificato alle eventuali parti contro interessate”;

- comma 2, terza riga: dopo l’ultima parola “reclamo” sarebbe opportuno aggiungere “dopo aver acquisito le controdeduzioni delle parti contro interessate”.

All’articolo 13:

- comma 2, sesta riga: dopo la parola “comunicazione” è opportuno aggiungere l’espressione “delle prescrizioni”;

- comma 2, sesta riga: tra la citata espressione “delle prescrizioni” e prima della frase “fino alla chiusura del procedimento amministrativo” inserire la frase “La sospensione cautelativa è adottata”;

- comma 3: il testo andrebbe riformulato dal momento che la previsione, così come formulata, non facilita la comprensione e non ne fa comprendere il significato.

All’articolo 14:

- occorre esplicitare l’articolo 14 e la sua rubrica secondo quanto, del resto, indicato nella relazione ministeriale.

LE DISPOSIZIONI  DEGLI ARTICOLI

Dei 14 articoli, il primo riguarda l’oggetto del provvedimento e le definizioni dei termini tecnici in esso contenute. I successivi articoli 2 e 3 si occupano rispettivamente della procedura di rilascio dell’apposita autorizzazione all’esercizio del gioco da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché di definire che le scommesse in questione attengono solo ad eventi contenuti nel programma ufficiale e nel palinsesto complementare predisposto dalla citata Amministrazione. L’articolo 4 descrive poi in dettaglio le modalità di effettuazione del gioco fondato sull’abbinamento fra un’offerta “banco” e un’offerta “puntata” proposte da due giocatori alla pari, nei confronti dei quali il concessionario autorizzato è un mero intermediario. Gli articoli 5 e 6 definiscono quindi gli adempimenti tecnici di comunicazione delle scommesse abbinate al sistema centralizzato, nonché le modalità di pagamento delle vincite, stabilendo che il rimborso è dovuto al partecipante in caso di scommesse non valide e annullate, ove non è possibile addebitare al giocatore alcuna commissione. L’articolo 7 stabilisce, poi, che l’esito degli eventi è quello certificato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato, mentre il successivo articolo 8 si occupa di individuare l’ammontare della giocata minima per le offerte di scommessa di tipo “puntata”.

L’articolo 9 definisce, quindi, i criteri di applicazione dell’imposta unica su tale tipologia di scommessa, significando che costituiscono base imponibile le commissioni sulle vincite conseguite dai giocatori e che il concessionario trattiene a titolo di compenso.

Con l’articolo 10 vengono conseguentemente definiti gli obblighi di informazione al giocatore e la pubblicità del regolamento per garantire la massima trasparenza e conoscibilità ai giocatori. Il successivo articolo 11 si occupa, poi, della promozione da parte del concessionario di comportamenti responsabili dei giocatori, nonché del mancato adempimento di adeguate forme di vigilanza. Gli articoli 12 e 13 riguardano, infine, la soluzione delle controversie insorte e i poteri di vigilanza e controllo affidati all’Amministrazione dei Monopoli di Stato sull’attività dei concessionari, mentre l’articolo 14 costituisce la norma di chiusura del regolamento.

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