Le scommesse virtuali, fortemente attese dagli operatori, sono state introdotte con il decreto Bersani nel 2006, ma la loro introduzione anche in Italia è stata perfezionata con la legge pro Abruzzo del 2009. Consentiranno una vincita massima fino a 10mila euro, mentre la giocata minima sarà di 1 euro.
Il decreto definisce i requisiti minimi, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle piattaforme di gioco virtuale per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi, la sperimentazione e l'avvio a regime dei sistemi di gioco virtuale composti dalla piattaforma di gioco virtuale e il sistema di accettazione di gioco collegati al totalizzatore nazionale attraverso la rete telematica.
LA SPERIMENTAZIONE – Il decreto avvia una fase sperimentale di svolgimento delle scommesse su eventi virtuali in ambiente di produzione della durata non inferiore a 12 mesi a decorrere dal collaudo del primo sistema di gioco virtuale. La durata della fase di sperimentazione sarà estesa qualora sussistano oggettive esigenze legate alla necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi riguardo alle soluzioni tecnico-organizzative che consentano l’ampliamento delle forme e modalità di gioco.
LA TIPOLOGIA DI SCOMMESSE - Le scommesse a quota fissa ammesse sono:
a) singola, cioè riferita ad un esito di un solo evento virtuale;
b) plurima, cioè riferita a più esiti di uno stesso evento virtuale;
c) multipla, cioè riferita agli esiti di più eventi virtuali.
La piattaforma di gioco virtuale non può offrire eventi virtuali a richiesta dello scommettitore.
La piattaforma di gioco virtuale non può offrire eventi virtuali di carattere numerico. Sono, altresì, esclusi dai programmi ufficiali gli eventi virtuali che riproducono graficamente tutti i giochi di carte ed i giochi a rulli.
Le scommesse presenti sulla piattaforma di gioco virtuale non devono discriminare in alcun modo gli scommettitori. Non è possibile proporre meccanismi per cui un giocatore è posto in una situazione di favore rispetto agli altri.
Gli eventi virtuali offerti non devono risultare lesivi del buon costume e della dignità delle persone.
Gli eventi virtuali offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti di autore, marchi e brevetti.