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Avv. Coraggio: “La Cassazione pone fine ai Ctd? Il futuro in mano ai tribunali”

17 aprile 2013 - 07:49

"La Corte di Cassazione con sentenza del 15 aprile 2013 potrebbe aver posto fine al fenomeno quantomeno 'singolare' dei centri trasmissione dati (in breve: Ctd) coinvolti nell'offerta di giochi in Italia per conto di operatori titolari di concessioni straniere. La controversia era relativa alla contestazione nei confronti di un gestore di un Ctd del reato di intermediazione illecita nel gioco di cui all'articolo 4 della Legge n. 401/1989 per aver organizzato un'attività finalizzata alla raccolta di gioco in Italia per conto di un bookmaker straniero titolare di una concessione di gioco nel proprio Paese senza aver previamente conseguito le concessioni, autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa italiana al fine di svolgere detta attività".

Scritto da Sm

E' quanto afferma l'avvocato Giulio Coraggio, esperto di diritto di giochi sia online che offline dello studio legale DLA Piper, commentando la sentenza della Cassazione secondo la quale è punibile per esercizio abusivo dell’attività di gioco e per scommesse clandestine l’intermediario di una società straniera, abilitata nel proprio paese, che opera in Italia senza la prescritta autorizzazione.

LE NOVITA' - La Corte "ha assunto un approccio diametralmente opposto rispetto a quanto disposto dalla stessa Corte tramite la sentenza 12 gennaio 2012 n. 7695. Infatti la Corte, richiamando l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è stata dell'opinione che la limitazione del principio europeo della libertà di stabilimento è giustificato in presenza di ragioni di ordine pubblico, ragioni sociali e di tutela dei consumatori. Non sarebbe quindi possibile fare affidamento sui controlli effettuati sugli operatori all'estero per garantire la serietà dell'intermediario che opera in Italia perché 'opinando diversamente qualsiasi pregiudicato potrebbe assumere la veste di intermediario senza sottoporsi ad alcun controllo di polizia'. È importante a tal fine sottolineare che secondo la Corte in nessuna delle sentenze comunitarie è stata disposta la mancata conformità del sistema concessorio italiano con la normativa comunitaria ma è stata contestata solo l'applicazione discriminatoria dello stesso. Tale discriminazione non sarebbe presente nel caso di specie dove il gestore del Ctd non aveva neanche richiesto l'autorizzazione di polizia richiesta dal Tulps", aggiunge il legale.

Questa sentenza è interessante perché "sembrerebbe supportare la totale conformità della normativa sui giochi italiana ai principi comunitari che secondo la Corte non possono essere utilizzati come una difesa da parte dei Ctd. Tale orientamento se seguito dalla giurisprudenza successiva potrebbe porre termine al fenomeno dei Ctd in Italia in un periodo in cui il settore delle scommesse sportive sta affrontando una profonda crisi sulla base dei dati di recente pubblicati dal Politecnico di Milano. Il futuro del gaming italiano quindi dipenderà dal futuro approccio dei tribunali".

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