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Betting exchange: il decreto vola in Gazzetta Ufficiale

10 maggio 2013 - 07:18

In Gazzetta Ufficiale il regolamento che definisce

Scritto da Mc

Successivamente all'accettazione  da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate  sulla  piattaforma di raccolta potranno essere abbinate dal  concessionario  con  una  o più offerte di scommessa; certificazione, la certificazione della  piattaforma  di  gioco, resa  da  un  ente  di  certificazione  accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 9 luglio  2008,  da  un  organismo  nazionale  di  accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto  previsto  dal  presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS; codice  identificativo  dell'offerta  di  scommessa,  il  codice univoco generato dal sistema  centralizzato,  attribuito  a  ciascuna offerta di scommessa accettata  da  AAMS;  il  codice  identificativo viene  comunicato  dal  concessionario  ai  giocatori  e   garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato  di  AAMS della  relativa  offerta  di  scommessa  ai  fini  di  un   possibile abbinamento; codice  identificativo  dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo e' dato in risposta  a  ciascun  abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalita' definite dal protocollo; commissione, qualsiasi importo addebitato ad  un  giocatore  per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite; commissione sulle vincite, l'importo  che  in  caso  di  vincita netta di un  giocatore  in  un  singolo  mercato,  il  concessionario addebitera' a tale giocatore alla liquidazione  del  mercato  stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo; concessionario,  il  soggetto  titolare  della  concessione  per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui  all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio  2009,  n.  88,  autorizzato  alla raccolta  a  distanza  di  scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto; conto di gioco, indica il  contratto  tra  il  giocatore  ed  il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS; esposizione  massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore e' disposto a mettere in gioco; evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale  il concessionario offre i mercati  che  sono  pubblicati  nel  programma ufficiale AAMS; giocatore, ciascuna persona  fisica  identificabile  tramite  il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un  contratto  di  conto  di gioco  per  la  partecipazione  del   gioco   a   distanza   con   il concessionario,   accede   alla   piattaforma   di    raccolta    del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione  telematica o telefonica; gioco sicuro legale e responsabile, le modalita'  di  gioco  con vincita  in  denaro  adottate  dal  concessionario,  sulla  base  dei provvedimenti di AAMS, al fine di  garantire  la  tutela,  sia  degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici; imposta  unica,  l'imposta  disciplinata  dall'articolo  9  del presente decreto; liquidazione del mercato,  fase  in  cui  viene  individuata  la vincita netta del giocatore,  all'esito  di  un  evento  oggetto  del mercato; mercato,  l'insieme  degli  esiti  pronosticabili  per  un  tipo scommessa relativamente ad un evento.

Per ogni evento possono  essere istituiti uno o piu' mercati, sulla  base  del  palinsesto  ufficiale AAMS o  dell'eventuale  programma di avvenimenti personalizzati e complementari; offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata». L'offerta di scommessa indica  l'esposizione  massima  prescelta  dal giocatore e, sulla base delle regole  pubblicate  dal  concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la  determinazione  della quota al momento dell'abbinamento; offerta «banco», e' la proposta  di  una  scommessa,  effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente  ad  oggetto il non realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno  di una determinata  tipologia  di  scommessa  per  un  mercato.  L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto  dell'esito  pronosticato  in una offerta «puntata»;  offerta «puntata», e' la proposta di una  scommessa,  effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente  ad  oggetto il realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di  una determinata  tipologia  di  scommessa   per   un   mercato.   L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto  dell'esito  pronosticato  in una scommessa «banco»; piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante  la quale il concessionario gestisce il servizio  di  scommesse  a  quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco  e' registrato presso AAMS; posta di gioco, è l'importo  scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate; programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli  eventi sportivi e non sportivi nonche'  dei  relativi  mercati  istituiti  e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.  111  e  sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse; programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti  sportivi  e  non  sportivi,  nonche'  dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS  ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma  1,  lettera  m) del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; protocollo  di  comunicazione,  il   protocollo   applicativo, adottato con  provvedimento  di  AAMS,  che  il  concessionario  deve adottare  per  il  colloquio  in  via  telematica  tra   la   propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS; quota finale, il numero  che  e'  indicato  in  ogni  scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la  somma che  il  giocatore  potra'  vincere  qualora  l'esito  effettivo  del relativo evento corrisponda a quello pronosticato.

La quota finale e' uguale o piu' favorevole  per  il  giocatore  della  quota  prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale; quota prescelta, il numero che e' indicato in ogni  offerta  di scommessa  e  che,  per  tale  offerta  di  scommessa,  consente   di determinare la  vincita  potenziale  del  giocatore  qualora  l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato; sistema  centralizzato,  il  sistema  di elaborazione  per  la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni  e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa  con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi  non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile; vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un  giocatore  su un singolo mercato e calcolato dal concessionario  alla  liquidazione del mercato stesso  effettuando  la  somma  algebrica  dell'ammontare vinto e perso dal  giocatore  su  tutte  le  scommesse  abbinate  nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte  della vincita netta.

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